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Ma nel trasporto rifiuti si può fare a meno del tachigrafo?

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La disciplina sui tempi di guida e riposo è stata pensata per migliorare le condizioni di sicurezza stradale imponendo degli standard minimi da riconoscere in favore dei trasportatori. È, quindi, in tale ottica che occorre valutare le specifiche esenzioni previste dal Regolamento CE n. 561/2006 (modificato dal Reg. UE 165/2014). Prova ne sia che il n. 23 prevede la possibilità di deroghe nazionali limitatamente «a quegli elementi che attualmente non sono soggetti a dinamiche concorrenziali»: se ne deduce che, in assenza di un contesto concorrenziale relativo a una certa attività, è possibile derogare agli adempimenti imposti rispetto al tachigrafo e che la presenza o meno di un assetto di concorrenzialità è uno dei criteri da considerare nel valutare la legittimità o meno di un’esenzione.

Altro principio interpretativo da tenere presente è quello espresso dalla Corte di Giustizia (sentenza 21 marzo 1996) in cui ha chiarito che una deroga all’obbligo di impiego del tachigrafo «non può essere interpretata in modo da estendere i suoi effetti al di là di quanto è necessario per assicurare la tutela degli interessi che mira a garantire; la portata delle deroghe previste deve essere determinata tenendo conto delle finalità del regolamento». E le finalità come detto sono quelle di garantire maggiori livelli di sicurezza stradale e lo sviluppo di dinamiche correttamente concorrenziali nell’autotrasporto.

Sulla base di questa premessa, la Corte ha ritenuto che l’esenzione soltanto relativamente ai veicoli impiegati per la raccolta rifiuti e per il trasporto di questi stessi rifiuti a breve distanza, nell’ambito di un servizio di interesse pubblico. Questo in base alla considerazione che l’attività di trasporto in questo caso è accessoria rispetto alla principale attività di raccolta dei rifiuti.

La Corte, inoltre, ha precisato che l’esenzione è applicabile tanto ai rifiuti di natura domestica quanto a quelli di natura commerciale, così come ai rifiuti speciali, in quanto la loro rimozione risponde alla stessa esigenza generale. In pratica l’esenzione si può applicare a tutte le attività connesse alla raccolta e allo smaltimento di rifiuti, che in quanto tali costituiscono esecuzione di attività di servizio pubblico e/o di interesse generale.

Fin qui l’Europa. In Italia il carattere del trasporto di rifiuti come accessorio ad altro è stato ribadito dalla Cassazione (sentenza n. 11481/2001) che ha specificatamente negato la possibilità di derogare alla normativa comunitaria in tema di tachigrafo per i trasporti di rifiuti effettuati «su lunghe tratte stradali e autostradali».

In conclusione, anche se ogni valutazione andrebbe fatta caso per caso, l’esenzione in questa materia è giustificata in quanto si tratta di servizi di interesse pubblico, eseguiti però non necessariamente da autorità pubbliche, ma anche da imprese private.

Redazione
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La redazione di Uomini e Trasporti

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