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Starei in riposo ma… «Ehi, autista: c’è da spostare il camion perché ingombra!»

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È giusto avere timore: se il riposo giornaliero viene interrotto, anche se soltanto per pochi minuti, il rischio è di subire la sanzione prevista dall’art. 174 comma 4, 5 o 6. E si tratta di sanzioni variabili, ma comunque pesanti.

Per evitare queste sanzioni la cosa da fare è di giustificare il motivo dell’interruzione sul retro del foglio di registrazione o del tabulato, avendo cura di far vistare tale registrazione manuale dalle autorità di controllo oppure da chi ha richiesto lo spostamento del veicolo causando l’interruzione.

Spieghiamo meglio e magari per gradi.

Innanzi tutto chiariamo che stiamo parlando quindi di casi eccezionali, in cui l’autista è praticamente costretto a spostare il camion, anche se in realtà è nel periodo di riposo. Si pensi per esempio allo spostamento che possono richiedere le forze di polizia per far sistemare il veicolo in un’altra posizione all’interno di un’area di servizio per non intralciare la circolazione. Oppure, si pensi al caso in cui si è in attesa presso un magazzino e l’autista viene chiamato al carico in anticipo rispetto a quando previsto. In queste e altre eventualità l’interruzione non può essere considerata un’infrazione e quindi non può essere sanzionata. Ma a questo scopo è necessario che il conducente – come detto – indichi a mano sul disco del cronotachigrafo o sulla stampa prodotta dal tachigrafo digitale la ragione per cui ha interrotto il riposo e faccia vistare tale annotazione da chi ha imposto o ha indotto lo spostamento. Vale a dire, nei nostri esempi, dalla polizia o dal personale del magazzino. Se non fosse possibile è opportuno che l’autista riporti i dati con cui identificare tali figure, in modo da consentire la veridicità di tale indicazione. Stesso discorso se l’interruzione non si limita a pochi minuti, ma dura una buona mezz’ora. 

Specifichiamo infince che stiamo comunque parlando di piccoli spostamenti effettuati in pochi minuti. Una registrazione di un movimento di diversi chilometri, cioè, o per mezzora e più non sarebbero in ogni caso concepibile.

• Riferimento legislativo: Circolare 300/A/6262/11/111/20/03 del 22.7.2011.

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In collaborazione con VDO www.fleet.vdo.it

Redazione
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La redazione di Uomini e Trasporti

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