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Costi minimi, il giorno della verità: ecco cosa potrebbe accadere dopo la sentenza della Corte UE

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Ci siamo. Dopo una lunga e snervante attesa oggi, 4 settembre, la Corte di Giustizia europea con sede a Lussemburgo, deciderà sul futuro dei costi minimi e di quell’ormai noto articolo 83 bis del d.l. 11/2008. L’udienza è fissata alle ore 9,30. Ma attenzione: nella stessa ora e nella medesima aula sono in calendario altre 13 udienze. Quale verrà trattata prima e quale dopo è difficile dirlo. Ciò significa che la decisione potrebbe giungere in poco tempo o arrivare piuttosto nel pomeriggio più o meno tardo.

Ma quale contorno formale avrà la decisione della Corte UE?
Di fatto, oggi l’organo giurisdizionale comunitario leggerà un dispositivo della sentenza, in pratica chiarendo di massima l’indirizzo della sua decisione. Per le motivazioni, invece, bisognerà attendere ancora qualche giorno, se non di più. Ma intanto, se la sentenza fosse univoca, sicuramente già oggi sarebbe chiaro il futuro che attende i costi minimi.

Rispetto invece al merito della questione, dobbiamo ricordare che il ricorso alla Corte di Giustizia è stato proposto da un tribunale italiano (il TAR Lazio), che ha sospeso la propria decisione, nell’attesa che a Lussemburgo chiariscano una serie di punti. Di quali punti si tratta? Ricordiamoli velocemente, riferendoli sotto forma di domande.

Le domande poste dal TAR Lazio
In pratica sono tre.
Il primo: la tutela della libertà di concorrenza, della libera circolazione delle imprese, della libertà di stabilimento e di prestazione dei servizi è compatibile – e se sì in quale misura – con le disposizioni che regolano la fissazione di costi minimi nell’autotrasporto?
Il secondo: sono concepibili – e se sì a quali condizioni – delle limitazioni ai principi di libertà già ricordati relativamente all’obiettivo di salvaguardare un interesse pubblico, quale quello della sicurezza della circolazione stradale? E di conseguenza, rispetto al raggiungimento di un tale obiettivo, i costi minimi possono essere considerati uno strumento lecito?
Il terzo: la determinazione dei costi minimi può essere affidata ad accordi volontari tra le categorie di operatori interessati o, eventualmente, a organi composti per lo più da rappresentanti di operatori del settore?

Le risposte della Commissione UE
Ricordiamo pure che la Commissione, rispondendo a una richiesta di parere sollevata dalla stessa Corte Ue, aveva fornito le sue personali visioni. Anche se, essendo state espresse in un momento in cui ancora esisteva l’Osservatorio sui costi – in seguito abolito con l’abolizione della Consulta dell’Autotrasporto e la Logistica – su qualche punto appaiono superate.

La Commissione, infatti, specificava che un ente come l’Osservatorio può stabilire la quantificazione dei costi minimi, ma è necessario che esistano a livello normativo dei criteri dettagliati, che diano certezza che vettori e committenti (vale a dire chi siede all’interno dell’Osservatorio) mirino a perseguire interessi pubblici e non propri.
La seconda risposta della Commissione, alternativa alla prima, constata che effettivamente la normativa comunitaria in linea di principio sarebbe incompatibile con la fissazione di una tariffa minima per il corrispettivo delle attività di autotrasporto di merci per conto di terzi. Ma questo principio contempla una possibile eccezione laddove si constati che la fissazione dei costi sia proporzionata rispetto al perseguimento di ragioni di interesse generale come può essere la sicurezza stradale e la qualità dei servizi.
In pratica la Commissione asseriva che i costi minimi sulla carta potrebbero essere contrari alla concorrenza, ma che in realtà possono costituire un’eccezione laddove sono giustificati da una superiore esigenza pubblica, qual è appunto quella di garantire la sicurezza sulla strada e la legalità nel trasporto. Questo interesse superiore va però garantito anche a livello procedurale e quindi la definizione dei costi minimi non può essere rimessa a un organo animato da interessi privati, ma soltanto a un organismo con finalità pubbliche.

Quali effetti potrebbe produrre la sentenza della Corte?
Il punto è piuttosto il seguente: quanto sosterrà la Corte UE dovrà essere per forza recepito dal TAR? E comunque, un’eventuale bocciatura dei costi minimi li cancellerebbe dall’ordinamento oppure sarebbe sempre necessario un atto normativo ad hoc?
Rispetto alla prima questione, la decisione della Corte è vincolante rispetto alle domande sollevate, nel senso che poi la sentenza del TAR dovrà andare a decidere anche ulteriori questioni. Senza dimenticare che c’è comunque pendente anche un giudizio davanti alla Corte Costituzionale, che in qualche modo potrebbe essere condizionato dalla pronuncia di oggi.

L’effetto della sentenza sui costi minimi
Rispetto all’effetto diretto sui costi minimi la questione è complessa. Anche se è abbastanza scontato che se la Corte decide in un senso il TAR deve assolutamente adeguarsi a tale decisione. In seguito potrebbe però essere necessario un atto legislativo che registri quanto sostenuto dalla Corte.

Il “nodo” retroattività
Infine c’è la questione legata agli effetti temporali. Detto altrimenti: si potrebbe ipotizzare un effetto retroattivo in caso di bocciatura dei costi minimi?
Al riguardo la Corte UE, più volte in passato ha espresso il principio che l’annullamento retroattivo (o ex tunc) è la regola ma non è assoluta. Di conseguenza si può decidere anche in senso opposto. In pratica il nodo retroattività viene affrontato e sciolto dalla singola decisione della Corte Europea. Un motivo in più per accrescere l’interesse rispetto a questa storica sentenza.

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