Esiste – o sta per esistere – una sorta di testo unico per quanto riguarda la CQC. Il ministero dei Trasporti, infatti, lo scorso 3 aprile ha diramato una circolare (il cui testo lo trovate in allegato) che anticipa il contenuto di un decreto ministeriale, in uscita entro aprile. L’argomento è una sorta di riassunto su tutto quanto riguarda la formazione necessaria per conseguire o per rinnovare questo documento. Ecco le principali novità:
– anche senza possedere specifica patente di guida e in deroga all’età è possibile conseguire la CQC;
– cambiano in parte i programmi di formazione iniziale, soprattutto per quanto riguarda l’insegnamento del medico, mentre aumentano le ore teoriche;
– il numero massimo di partecipanti a un corso di formazione periodica non può superare a 35;
– cambia la modalità di valutare le assenze (da comunicare dall’autoscuola agli uffici della motorizzazione).
Ovviamente, queste e molte altre novità andranno nel momento in cui il decreto sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.
Peraltro, qualche giorno prima della diramazione della circolare al ministero si è svolto un incontro con le associazioni di categoria, da cui sono emerse alcune perplessità. In particolare le osservazioni riguardavano i seguenti punti:
– obbligo di formazione periodica anche per i titolari di patente extra UE;
– attestato del conducente da rendere documento valido comprovante il rapporto di lavoro;
– estensione della CQC al conto proprio per qualunque mansione svolta dal conducente;
– l’aula interna all’impresa di autotrasporto in cui si possono svolgere i corsi potrà ospitare oltre i dipendenti anche i titolari, soci e collaboratori;
– opportunità di uniformare gli orari della formazione iniziale e quella periodica almeno per la fascia dalle ore 8.00 alle 15.00;
– mancata previsione rispetto all’obbligo del responsabile del corso di essere presente in sede, eventualità che appare in contrasto con la disposizione che obbliga il medesimo a trasmettere entro 5 minuti dal termine di un blocco di due ore di lezione una mail contenete i nominativi degli assenti;
– diminuire il numero dei quesiti, aumentare al 20% la soglia degli errori consentiti, allungare a 18 mesi la validità dell’attestato;
– suddividere le 35 ore della formazione periodica in 7 ore annue.
Si tratta di proposte. Ma entro aprile, entro cioè l’uscita del decreto sapremo se sono state valutate.