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Filt-CGIL Veneto: «Ci sono poche sanzioni per cabotaggio irregolare? Ecco come si aggira la legge»

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Nei giorni scorsi Uominietrasporti.it aveva pubblicato la notizia sul numero delle sanzioni (98 in tutto) emesse nel corso del 2013 rispetto alla violazione della normativa sul cabotaggio. Ilario Simonaggio, segretario generale Filt CGIL del Veneto, una delle regioni maggiormente esposte al fenomeno, ci tiene a fornire alcune spiegazioni rispetto a quel numero così esiguo. «Il problema – spiega Simonaggio – sta tutto dentro al regolamento EU 1072/2009, in particolare nell’art. 8, sui principi generali del trasporto internazionale. Da lì si evince che la documentazione a bordo comprovante il viaggio internazionale del mezzo deve avere una data, un mittente con una firma, un destinatario con una firma, un contenuto con specifica di peso e dimensioni e basta. Il tutto senza indicare un numero progressivo o un sigillo anticontraffazione, come invece avviene per la licenza comunitaria e per l’attestato del conducente. In questo modo, il mezzo viaggia con un blocchetto bianco ex novo di CMR (lettera di trasporto internazionale) e il conducente la rinnova ogni sette giorni; di conseguenza resta mesi in Italia e ogni controllo risulta sempre in regola».

Come modificare questo stato di cose? «Come organizzazioni sindacali – prosegue Simonaggio – abbiamo denunciato più volte il vulnus della normativa sia in European Transports Federation (ETF) sia con l’Anita sia con le altre associazioni delle imprese di autotrasporto. In Anita, in particolare, durante un tavolo tecnico, abbia suggerito che, in attesa della normativa sul tachigrafo digitale (2018-2020, se tutto va bene), che prevederà la modifica del dispositivo con collegamento satellitare obbligatorio e la plottatura del mezzo alla partenza, all’arrivo e ogni tre ore di viaggio (per cui sarà difficile non rispettare il limite dei 7 giorni), venga richiesto alla polizia stradale di intersecare le informazioni di controllo della Check List (lista di controllo standard per ogni mezzo fermato), la sezione specifica di informazioni sulle tipologie di trasporto F, con le informazioni relative alle strisciate del tachigrafo digitale nella parte relativa alle località di partenza e di arrivo (lo Stato, ecc.) che il conducente deve obbligatoriamente inserire nel dispositivo. Basterebbe aggiungere questa verifica nella sezione E della lista di controllo, magari definendola Congruità delle Informazioni di trasporto, per modificare in profondità i casi – tutt’altro che rari – di cabotaggio abusivo!».

Rispetto alla richiesta di trasformare la sanzione consistente nel fermo del veicolo in una sanzione pecuniaria, Simonaggio si dice scettico: «Temiamo che non sia proprio una scelta fatta nell’interesse del settore. Abbiamo fortemente voluto la confisca del mezzo e non solo il fermo, perché sappiamo bene che una sanzione in denaro, per quanto alta può essere, è facilmente ammortizzata nel tempo, vista la frequenza dei controlli e le contestazioni realmente comminate, mentre il fermo di tre mesi della merce e del mezzo, rappresenta una vera deterrenza in quanto significa perdita di commesse e di clienti, in un sistema di degenerazione ormai diffusa».

 

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