Veicoli - logistica - professione

HomeProfessioneLeggi e politicaGiro di vite sul lavoro nero e sulle violazioni dell’orario di lavoro: ecco le nuove sanzioni

Giro di vite sul lavoro nero e sulle violazioni dell’orario di lavoro: ecco le nuove sanzioni

-

Si è appena allentato il giro di vite sul lavoro nero. Nella conversione in legge del decreto Destinazione Italia (Legge 21 febbraio 2014, n. 9 su G.U. n. 43 del 21.02.2014) è stato modificato l’art. 14 dedicato alle sanzioni in materia di utilizzo di lavoratori in nero, di sospensione dell’attività aziendale e di violazione in materia di orario di lavoro. Le novità riguardano in particolare le sanzioni per le violazioni alla materia dell’orario di lavoro previste dal D.Lgs. n. 66/2003 e quindi applicabili esclusivamente al personale non viaggiante e non invece agli autisti. Più precisamente, se il decreto Destinazione Italia incrementava di 10 volte l’importo delle sanzioni per le violazioni alla durata massima settimanale dell’orario di lavoro e alla normativa sui riposi giornalieri e settimanali, la Legge di conversione si è limitata a raddoppiarle. Di conseguenza la normativa attuale prevede:
– una sanzione da 200 a 1.500 euro per la violazione della durata media dell’orario di lavoro, che per ogni periodo di sette giorni non può superare le 48 ore comprese le ore di lavoro straordinario, da calcolarsi su un arco temporale di 6 mesi;
– una sanzione da 200 a 1.500 euro per la violazione del riposo settimanale, inteso come mancato rispetto da far fruire al lavoratore, su un periodo di 7 giorni, di un riposo di almeno 24 ore consecutive, da cumulare con le ore di riposo giornaliero; tale periodo di riposo consecutivo, da fruire di regola in coincidenza della domenica, è calcolato come media su un periodo non superiore a 14 giorni.

In entrambi i casi se la violazione si riferisce a più di cinque lavoratori o si è verificata in almeno tre periodi di riferimento, la sanzione va da 800 a 3.000  euro; se la violazione si riferisce a più di dieci lavoratori o si è verificata in almeno cinque periodi di riferimento, la sanzione amministrativa va da 2.000 a 10.000 euro e non è ammesso il pagamento in misura ridotta.

La violazione del riposo giornaliero, inteso come mancato rispetto di far fruire al lavoratore ad 11 ore di riposo consecutivo ogni 24 ore, è punita con una sanzione da 100 a 300 euro. Qualora la violazione riguardi più di 5 lavoratori o si sia verificata in almeno 3 periodi di 24 ore, la sanzione va da 600 a 2.000 euro; se il numero dei lavoratori coinvolti è maggiore di 10 o si è verificata in almeno 5 periodi di 24 ore, la sanzione va da 1.800 a 3.000 euro e non è ammesso il pagamento in misura ridotta. 
Resta confermato l’importo della «maxi sanzione», connessa all’impiego di lavoratori in nero, che risulta aumentato del 30%, oscillando ora tra 1.950 e 15.600 euro, maggiorato di 195 euro per ogni giornata di lavoro effettivo. Anche la «mini maxi sanzione» applicabile nei confronti di un datore di lavoro che ha tenuto in nero in precedenza un lavoratore risultato regolare al momento dell’accesso ispettivo viene incrementata oscillando da 1.300 a 10.400 euro, maggiorata di 39 euro per ogni giornata di lavoro effettivo.

 Ugualmente confermato l’incremento del 30% dell’importo delle somme aggiuntive da versare per la revoca del provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale, che può essere disposta quando il numero dei lavoratori “in nero” sia pari o superiore al 20% dei lavoratori occupati (importo da versare 1.950 euro) ovvero in caso di gravi e reiterate violazioni della normativa sulla sicurezza del lavoro (importo da versare 3.250 euro).

close-link