Il risarcimento dei danni morali che derivano da lesioni di lieve entità possono avere un trattamento differenziato. Se l’origine del danno è per esempio un sinistro stradale l’indennizzo può essere inferiore a quello previsto in incidenti di altra natura. Lo ha deciso la Corte di Giustizia europea (sentenza C-372/12) accendendo così un semaforo verde a quella normativa italiana che prevede proprio limitazioni del tipo ricordato davanti a infortuni derivanti da incidenti automobilistici.
La normativa a cui fa riferimento la Corte è in particolare il Dlgs 209/2005 in cui è previsto che i parametri per il risarcimento dei danni non patrimoniali da sinistri stradali è inferiore a quelli in uso per altri incidenti e, in più, si contiene la facoltà del giudice di far lievitare l’indennizzo relativamente a un singolo caso fino a un quinto al massimo. inoltre limita a un quinto la possibilità per il giudice di aumentare il risarcimento in funzione del caso di specie. Di fronte a questa situazione, prima di valutare il caso di un uomo che, rimasto vittima di un incidente stradale in cui aveva riportato lesioni lievi, aveva richiesto alla compagnia di assicurazione di risarcirgli anche il danno morale, il Tribunale di Tivoli si era rivolto alla Corte di giustizia europea per sapere se questi limiti siano compatibili con le direttive sull’armonizzazione dell’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile.
La Corte ha innanzi tutto chiarito che le direttive europee non obbligano gli Stati membri a una quantificazione del risarcimento. Ragion per cui non è contraria alla legislazione comunitaria una norma che fissa criteri riduttivi per quantificare i danni morali, a meno che non li escluda completamente.