Un veicolo percorre una strada e inanella, tutte insieme, un lungo elenco di infrazioni. Molte di queste prevedono la perdita di punti: facendo la somma si arriva a una ventina. Il codice della strada (art. 126 bis, comma 1 bis), però, concede un piccolo sconto, prevedendo che quando vengono accertate contemporaneamente più violazioni il numero massimo di punti che possono essere decurtati è di 15. Inpratica, se anche dalla somma delle infrazioni la decurtazione dovrebbe essere superiore, ci si ferma comunque a questo tetto massimo, tranne in un caso: quando fra le violazioni accertate ne compare una punita con la sospensione o la revoca della patente di guida. Questa precisazione ha fatto sorgere un dubbio: ma questo limite può essere superato anche in caso di violazioni che prevedono la sospensione della patente soltanto in caso di recidiva?
Il ministero dell’Interno ha risposto a questo interrogativo attraverso una circolare dello scorso 15 gennaio in cui in pratica sostiene che non si può applicare l’art. 126 bis quando il conducente è recidivo nell’arco di due anni. In definitiva, se un autista viene beccato a commettere una serie di infrazioni per le quali sommandole arriverebbe a perdere più di 15 punti, in ogni caso ne perderà al massimo 15. Se però nell’arco di un biennio viene trovato a commettere per la seconda volta un’infrazione per cui è prevista, in caso di recidiva, la sospensione della patente a quel punto perderà automaticamente tutti i punti.
Forse è appena il caso di ricordare che la sospensione per recidiva nei due anni scatta per una serie di violazioni che qualcuno potrebbe apparentemente giudicare poco gravi, ma che invece non lo sono affatto. Tra queste figurano in particolare il mancato uso della cintura di sicurezza, il passaggio con il rosso e, soprattutto, l’uso del telefono senza auricolare.