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Studi di settore: l’Agenzia delle Entrate chiarisce come riportare il credito di imposta sulle accise

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L’Agenzia delle Entrate, con una circolare n. 30/E del 19 settembre dedicata agli studi di settore, ha chiarito alcune questioni che riguardano direttamente le aziende di autotrasporto. Nel paragrafo 3 infatti si fa riferimento al credito di imposta per il recupero delle accise sul gasolio. Questo dato è da riportare nel rigo X04 del modello di studio di settore dell’autotrasporto VG68U. L’Agenzia invece sottolinea che molte aziende, nel compilare il modulo, hanno riportato come «credito spettante» la somma complessiva indicata nel rigo RU23 di Unico, senza distinguere tra l’intero anno 2011 e le prime tre mensilità del 2012. I versamenti di imposte, quindi, sarebbero stati effettuati sulla base di queste indicazioni.
L’Agenzia, invece, chiarisce che il credito da inserire nel rigo X04 deve essere quello riportato nella colonna 1 del rigo RU23 del modello Unico, riguardante i consumi di gasolio dell’anno 2011. Ciononostante, le aziende che avessero raggiunto una condizione di congruità indicando nel rigo X04 anche il credito di imposta del primo trimestre 2012 o che su questa base si sono adeguate alle risultanze di Gerico, hanno operato in maniera corretta se poi, dopo il 15 luglio 2013:
hanno presentato una dichiarazione integrativa e si siano adeguati alle risultanze dello studio di settore, senza applicare maggiorazioni sulle somme eventualmente dovute una volta effettuato il ricalcolo;
hanno effettuato il versamento entro i termini più lunghi previsti dall’art. 17, comma 2 del D.P.R 435/2001 (20 Agosto 2013).

Altra parte della circolare che può interessare le aziende di autotrasporto è relativa alla compilazione del quadro T sulla congiuntura economica, necessaria per avvalersi dei correttivi anticrisi approvati con decreto 23 maggio 2013. Alle aziende che nel periodo d’imposta in essere fino al 31 dicembre 2011 non hanno più usufruito del regime dei contribuenti minimi, si dà la possibilità di fornire le indicazioni in merito al comportamento adottato mediante la sezione relativa alle annotazioni di Gerico 2013.

Alle aziende colpite dal sisma 2012 viene riconosciuta la sussistenza di un periodo di non normale svolgimento dell’attività e, non essendo accertabili sulla base delle risultanze degli studi di settore, sono quindi esonerati dalla presentazione del modello, laddove si verifichino le seguenti ipotesi:
danni ai locali destinati all’attività d’impresa o di lavoro autonomo, tali da renderli totalmente o parzialmente inagibili sulla base di una perizia tecniche o dei controlli della protezione civile;
danni rilevanti alle scorte di magazzino, certificate da perizia tecnica, in grado di determinare la sospensione del ciclo produttivo;
impossibilità di accedere nei locali di esercizio dell’attività in quanto, a prescindere dai danni subiti, ricadono nelle aree di divieto assoluto d’accesso per la maggior parte del periodo d’imposta successivo al terremoto;
– sospensione o riduzione significativa dell’attività dovuta all’interruzione dell’attività produttiva da parte di un cliente unico o principale ubicato nell’area del sisma.

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