I costi minimi non vanno in vacanza. Nemmeno ad agosto. Nemmeno in attesa che la Corte di Giustizia Europea e la Corte Costituzionale italiana ne valutino legittimità. È quanto si deduce da una pronuncia del Tribunale di Milano pronunciata lo scorso 7 agosto – di cui dà notizia il sito della Fiap – che ha rigettato l’opposizione a un decreto ingiuntivo richiesto da un autotrasportatore proprio per vedersi pagati dal committente i costi minimi di sicurezza proprio sulla base di una motivazione inequivocabile: “la sottoposizione della normativa al vaglio della Corte Costituzionale e della Corte di Giustizia Europea non si può configurare come una ragione modificativa o estintiva sopravvenuta”.
in sintesi il procedimento sottoposto al giudizio del Tribunale era quello consueto. Un autotrasportatore riusciva a ottenere un decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo e il committente vi si opponeva contestando, tra le altre cose, il rinvio dell’art. 83 bis giudizio zio delle cortI ricordate. Ma la risposta del Tribunale di Milano è stata inequivocabile: il semplice rinvio della legge al giudizio di legittimità non modifica né cancella i costi minimi, che quindi restano normalmente in vigore. E quindi anche l’opposizione al decreto ingiuntivo va rigettata.