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Contributi AGCOM per autorizzazioni postali: quando, quanto e come pagare

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L’Autorità Garante delle Comunicazioni (Agcom) ha specificato le modalità per l’invio del modello di calcolo del contributo 2018 – quantificato nella percentuale dell’1,4 per mille – dovuto dalle aziende di autotrasporto, spedizionieri e corrieri titolari di autorizzazioni postali, calcolato sul fatturato dei servizi postali svolti nel 2016.

Come quelle per gli anni precedenti, Anita insieme a Confetra, Fedespedi, Fedit e Alsea, sta impugnando la delibera (n. 61/18/cons, allegata), un ricorso che andrà a aggiungersi a quelli già pendenti sulle richieste di contribuzione Agcom degli anni 2016 e 2017.

Anita, con una nota, richiama l’attenzione di ogni impresa a valutare la propria dichiarazione e l’effettivo non svolgimento di attività rientranti nel settore dei servizi postali; suggerendo poi di:

–        compilare e trasmettere l’apposito modello telematico in cui si prevede la dichiarazione dei “ricavi derivanti da attività che non rientrano nel settore postale”

–        allegare alla dichiarazione il “piano dei ricavi” con l’elencazione dei nomi dei vari mastrini da cui sia possibile verificare che non sussistano ricavi per servizi postali.

–         riportare una nota del tenore: «La scrivente Società opera nel settore del trasporto di merci su strada (codice attività Ateco 49.41) ed è titolare di autorizzazione postale generale n………………… in quanto, nell’incertezza interpretativa esistente, la normativa potrebbe essere letta nel senso che debba essere autorizzata la gestione, anche eventuale e sporadica, di c.d. pacchi postali. Per questo motivo la scrivente, nell’eventualità di gestire talvolta materiale che possa essere considerato “pacco postale”, ha richiesto cautelativamente l’autorizzazione postale generale.
Ciò chiarito, i ricavi delle vendite e delle prestazioni della Scrivente sono tutti derivati dall’attività di trasporto di merci su strada, come riscontrabile dal Piano dei ricavi che qui si allega. Nessun ricavo è da attribuire all’attività postale in quanto la scrivente non ha esercitato tale servizio e pertanto lo stesso non è stato rilevato, né sarebbe stato rilevabile. In ogni caso, premesso che proprio per le caratteristiche dell’attività svolta è molto difficile, se non impossibile, individuare analiticamente quei ricavi che potrebbero ipoteticamente rientrare nella non chiara definizione di servizi postali in quanto i documenti in possesso della Società, per quanto disaggregati, non consentono di pervenire ad una suddivisione che consenta di evidenziare quanto indicato da codesta Agcom, la Scrivente può obiettivamente dichiarare che comunque tali eventuali ricavi consisterebbero certamente in un ammontare marginale, inferiore a 100.000 euro e, quindi, ai sensi dell’articolo 1 della Delibera n.427/17/cons, largamente rientrante nella esenzione dal versamento del contributo».

Il modello va trasmesso entro il 20 aprile 2018 utilizzando il Portale Unioncamere; il mancato invio è soggetto a sanzioni da mille a 150 mila euro.

Allegati

per scaricare la delibera, clicca qui

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