Diventa fin troppo semplice accedere alla professione di autotrasportatore. È una delle conseguenze volute dal pacchetto mobilità recepite in Italia con un decreto ministeriale n. 145 dell’8 aprile 2022. Si tratta di un altro pezzo di quel puzzle articolato che è il pacchetto mobilità (che si chiama «pacchetto», appunto, per tale motivo), mentre altri pezzi relativi al cabotaggio o al distacco sono entrati in vigore lo scorso 21 febbraio 2022, così come quelli relativi all’accesso alla professione e al mercato per veicoli di peso non superiore a 3,5 ton impiegati nei trasporti internazionali entreranno in vigore il 21 maggio 2022. Andiamo invece a vedere cosa cambia con le nuove disposizioni recepite dal ministero.
Innanzi tutto, si stabilisce una differenza tra aziende che esercitano attività di trasporto merci con veicoli di massa complessiva a pieno carico fino a 1,5 ton e quelli che vanno oltre tale soglia. Perché le prime possono ottenere l’autorizzazione per l’esercizio della professione di trasportatore e l’iscrizione al REN iscrivendosi all’Albo dell’autotrasporto e dimostrando soltanto il requisito dell’onorabilità, mentre per le altre è necessario soddisfare i quattro requisiti dell’accesso alla professione, vale a dire onorabilità, idoneità professionale, idoneità finanziaria, stabilimento.
Ma le novità principali riguardano l’accesso al mercato. Si ricorderà, infatti, che fino a ieri tra le modalità necessarie a tale scopo compariva la cessione di azienda o di un suo ramo da parte di un’impresa di autotrasporto che cessava l’attività oppure la cessione dell’intero parco veicolare di altra impresa, a patto che questi veicoli fossero almeno euro 5. In più c’era la possibilità dell’accesso diretto, effettuato cioè con l’immatricolazione di veicoli per trasporto di cose con una categoria ambientale non inferiore a euro 5 e soprattutto che tutti insieme raggiungessero una massa complessiva non inferiore a 80 tonnellate.
Ora tutto questo non conta più nulla. Nel senso cioè che per accedere al mercato è sufficiente avere la disponibilità di un solo veicolo, a prescindere dal titolo che ne giustifica il possesso o della classe ambientale. Insomma, con un camion euro 0 preso in locazione, in leasing o detenuto in usufrutto o tramite acquisto con patto di riservato dominio, si può tranquillamente accedere nel mercato.
Il limite di 80 tonnellate o la cessione d’azienda e del parco veicolare non sono più richieste.
Tutto questo dipende dal fatto che, i paletti ricordati, erano frutto di una normativa italiana, non prevista a livello comunitario. Oggi invece le nuove disposizioni del Regolamento 1055/2020 non consentono più agli Stati membri di prevedere norme ulteriori nei propri ordinamenti. Anche se molte associazioni, Anita in testa, hanno sollevato alcune perplessità rispetto a tale incongrua evoluzione, chiedendo al ministero di interpellare la Commissione UE circa la possibilità di poter introdurre un limite almeno rispetto alla classe ambientale, in modo da recuperare una coerenza di fondo con gli orientamenti europei sul green deal e sulle politiche nazionali di incentivazione al rinnovo del parco veicolare.