Parliamo di noleggio senza conducente nel mondo dell’autotrasporto, che in Italia è consentito – rispetto a veicoli sopra le 6 tonnellate – soltanto se il rapporto avviene tra due aziende iscritte all’Albo degli autotrasportatori. Ciò che mancava, invece, a livello europeo era una norma che disciplinasse un’altra ipotesi: quella dell’utilizzo in un paese di veicoli noleggiati in un paese membro diverso. Cosa che di fatto avveniva, ma in mancanza di disposizioni normative comunitarie, si applicavano le regole del Paese in cui era stabilito l’utilizzatore del veicolo. A colmare questa lacuna provvede ora la direttiva n. 2022/738 del 6 aprile 2022, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale europea del 16 maggio scorso, che va a modificare la precedente normativa in materia (Direttiva 2006/1/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 gennaio 2006). Chiariamo subito che il principio generale di queste disposizioni – che entrano in vigore trascorsi venti giorni dalla pubblicazione, anche se, essendo una direttiva, gli Stati possono recepirla entro il 6 agosto 2023 – è che la locazione tra uno Stato e l’altro è consentita, ma i singoli Paesi possono contenerla. Nel senso cioè che potranno stabilire un tetto massimo di utilizzo dei veicoli noleggiati che le imprese non potranno superare. In ogni caso, però, tale tetto non può scendere al di sotto di una determinata percentuale. Più precisamente è consentito limitare il numero di veicoli a noleggio che le aziende possono utilizzare, ma tale limite non può essere inferiore al 25% della flotta complessiva in disponibilità della stessa impresa. Insomma, se un’azienda ha una flotta di 100 camion e intende noleggiarne una parte in un paese terzo, lo Stato potrà porgli un limite, ma non potrà impedirgli di noleggiarne almeno 25.
Altro vincolo soggetto a limitazione è quello che riguarda la possibilità per ogni Stato membro di limitare il periodo di utilizzo del veicolo noleggiato in altro Stato, ma in ogni caso è tenuto a consentire l’utilizzo di un veicolo che abbia un contratto di noleggio con validità di almeno due mesi consecutivi nell’arco dell’anno.
Andiamo allora a vedere gli altri punti degni di nota:
– per evitare distorsioni fiscali derivanti dal diverso livello di tassazione da parte degli Stati membri, le aziende di autotrasporto possono utilizzare veicoli a noleggio provenienti da un altro Paese UE per almeno 30 giorni senza che per questo scatti l’obbligo di reimmatricolazione;
– gli Stati membri possono limitare il periodo temporale di durata della locazione transnazionale e limitare la validità della copia conforme di licenza comunitaria che insiste sui veicoli locati da altri Stati membri, su cui potrà riportare la targa del veicolo;
– gli Stati membri hanno facoltà di chiedere l’immatricolazione dei veicoli presi in locazione in altri Stati anche nel Paese di utilizzo oppure ammetterne il ricorso a una targa del Paese di immatricolazione;
– il REN (registro elettronico nazionale) dovrà contenere i dati riferiti a tutti i veicoli in disponibilità di un’impresa, compresi quelli in noleggio da altri Paesi, per consentire un adeguato controllo;
– la direttiva ammette che il trasporto in conto proprio possa utilizzare veicoli con peso complessivo superiore a 6 tonnellate presi a noleggio (al di sotto di tale soglia la locazione può avvenire senza vincoli). Rispetto a tale categoria, però, gli Stati possono limitare nel proprio territorio l’utilizzo di veicoli noleggiati in altri Stati membri;
– a bordo dei veicoli locati vanno conservati sempre i documenti giustificativi del noleggio, in formato cartaceo o elettronico.