È stato un anno di lacrime e sangue per gli autotrasportatori che hanno in flotta veicoli alimentati a gas, a causa dell’impennata dei costi di questa tipologia di carburante. Adesso però sono in dirittura d’arrivo ben due sostegni pubblico concepiti proprio per rimediare in parte a questi eccezionali extra costi.
Il primo è quello contenuto nel decreto interministeriale firmato da Matteo Salvini per il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, da Gilberto Pichetto Fratin per quello dell’Ambiente e da Maurizio Leo per l’Economia e delle Finanza – con cui si individuano le modalità con cui distribuire i 25 milioni euro concessi sotto forma di credito di imposta dal decreto-legge n.17 del 1° marzo 2022. Si tratta in realtà di un secondo tentativo, nel senso che già lo scorso ottobre il precedente ministro delle Infrastrutture, Enrico Giovannini, aveva messo in moto la procedura per giungere allo stanziamento, ma erano mancate le firme degli altri ministeri coinvolti.
In base alle nuove disposizioni, le aziende ammesse a beneficiare del credito di imposta sono quelle che, dotate di sede legale o di stabile organizzazione in Italia, risultano iscritte al Registro Elettronico Nazionale (R.E.N.) e all’Albo Nazionale degli Autotrasportatori e utilizzino camion a metano liquefatto. Per rendere più leggera la spesa che hanno già sostenuto per acquistare questo carburante, queste imprese potranno ottenere il credito di imposta del 20%, calcolandolo proprio sulla base di tali spese (e quindi comprovandolo con le relative fatture), a partire dal 1° febbraio 2022 e per tutto l’anno 2022, al netto dell’imposta sul valore aggiunto.
Per chiudere la procedura serve ancora un decreto direttoriale dello stesso ministro Salvini che indichi termini e modalità per presentare le istanze da parte delle imprese di autotrasporto e le modalità per verificare i dati forniti. Ma dovrebbe vedere la luce nei prossimi giorni.
In ogni caso, in maniera simile a quanto avvenuto per la concessione di altri crediti di imposta, anche in questo caso le domande per ottenere il beneficio dovranno essere presentate tramite una piattaforma informatica dedicata, presente sul sito dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.
Il secondo sostegno proviene indirettamente da una nota dell’Agenzia delle Entrate che ha esplicitamente incluso le imprese di autotrasporto attive con veicoli alimentati a gas naturale – sia in versione compressa che liquida – tra i soggetti destinatari dei benefici stanziati negli ultimi due decreti Aiuti, vale a dire sia il terzo che il quarto, come parziale compensazione delle eccezionali spese sopportate fino a dicembre 2022. Per la spesa del trimestre da aprile a giugno il credito d’imposta del 25% va richiesto tramite modello F24 entro il 31 dicembre 2022, mentre quello per trimestre successivo, da luglio a settembre, può essere compensato fino al 30 giugno 2023. Rispetto invece al trimestre da ottobre a dicembre il credito aumenta fino al 40%, ma resta fruibile sempre entro il 30 giugno 2023.
Esiste anche la possibilità di cedere a terzi il credito di imposta, ma soltanto per la sua interezza.
Rispetto a questi crediti sono già disponibili i codici tributo diffusi dall’Agenzia delle Entrate e riferiti tutti all’art. 1, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176;
- «6993» credito di imposta a favore delle imprese energivore
- «6994» credito di imposta a favore delle imprese a forte consumo gas naturale
- «6995» credito di imposta a favore delle imprese non energivore
- «6996» credito di imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo gas naturale