Ma i veicoli omologati per il trasporto in ADR possono chiedere il certificato detto «barrato rosa» anche presso i centri privati? A questa domanda ha risposto tra le altre cose una circolare del 2 marzo della Direzione Generale della Motorizzazione ricordando innanzi tutto che veicoli di categoria N ed O soddisfano in maniera “nativa” i requisiti richiesti per il riconoscimento in sede di omologazione della classificazione ADR, anche se ciò non implichi necessariamente una destinazione d’uso al trasporto delle merci pericolose. Ecco perché se il proprietario che conferisce il veicolo alla revisione richieda il rilascio del mod DTT306, anche noto come «barrato rosa», la revisione dovrà essere necessariamente effettuata da un Ispettore abilitato.
In caso contrario, anche se il veicolo risponde ai requisiti di cui alla parte 9 dell’accordo ADR, ma il proprietario non richiede il rilascio/rinnovo del “barrato rosa”, la revisione potrà essere eseguita anche da un Ispettore autorizzato.
La circolare ha anche poi chiarito che i veicoli in regime di ATP, per circolare e trasportare derrate in regime di temperatura controllata, necessitano dell’attestato ATP (barrato blu) in corso di validità e della revisione periodica valida e che la revisione di veicoli di questo tipo con m.c.p.c. superiore a 3.5 tonnellate è di competenza esclusiva degli Ispettori abilitati. Però, se l’attestato ATP sia scaduto e non ricorrono le condizioni o non vi sia l’intenzione del proprietario di rinnovarlo, la revisione potrà essere eseguita anche da un Ispettore autorizzato, previa riclassificazione della destinazione d’uso del veicolo da “trasporto specifico” a “trasporto cose” ed esibizione del nuovo documento di circolazione (DU) rilasciato quale duplicato a seguito della suddetta riclassificazione.