La questione sembra burocratica, ma potrebbe esporre a sanzioni: come deve comportarsi un organo di controllo se un autista ha con sé una carta tachigrafica in cui viene riportato un numero di patente diverso da quello che compare nella sua patente di guida? In realtà l’interrogativo non è teorico, perché effettivamente nel 2021 è accaduto veramente a un autista della Repubblica Ceca e chi lo ha controllato ha pensato bene di sanzionarlo. Così, non convinto da questa conclusione almeno a livello di principio – perché poi in realtà ha pagato in misura ridotta il verbale – ha presentato reclamo alla Commissione europea.
Adesso, il ministero dell’Interno, basandosi sulle risultanze di tale reclamo, puntualizza tramite una circolare del 30 gennaio 2024 che le norme di riferimento in materia sono il Regolamento n.165/2014 e il decreto interministeriale del 19 ottobre 2021, in cui si fissano le modalità di rilascio delle carte tachigrafiche. E proprio in tale Regolamento si dice che la carta tachigrafica è valida 5 anni e che deve essere identificata in modo univoco dal codice dello Stato membro di rilascio e dal numero della carta composto da 16 caratteri alfanumerici, affinché sulla base di questi elementi si possa avere certezza di identificare il conducente. Poi, è vero che sulla carta tachigrafi – prescrive il decreto ricordato – deve essere riportato il numero della patente al momento del rilascio, ma visto che la carta vale, come detto, 5 anni, è possibile che in questo lasso di tempo la patente venga rinnovata. E quindi che il suo numero non corrisponda più a quello riportato sulla carta che invece rimane valida e che dispone di tutti gli elementi che consentono comunque di identificare l’autista
La circolare ricorda poi che, attraverso la banca dati «Tachonet», creata con Regolamento n.1503/2017, è stata resa operativa, al fine di affinare i controlli, l’interconnessione dei database delle carte tachigrafiche rilasciate dagli Stati membri.
Di conseguenza se ne deduce che «la non corrispondenza del numero di patente riportato sulla carta del conducente con quello della patente posseduta ed esibita al momento del controllo, non possa essere oggetto di sanzione».