Veicoli - logistica - professione

HomeProfessioneLeggi e politicaTrasporto combinato internazionale: una sentenza smonta i verbali per cabotaggio

Trasporto combinato internazionale: una sentenza smonta i verbali per cabotaggio

Una sentenza del Giudice di Pace di Cremona chiarisce in modo definitivo la distinzione tra cabotaggio e tratta iniziale/finale di trasporto combinato internazionale. Un passaggio fondamentale per le imprese di autotrasporto, ancora oggi sanzionate per interpretazioni errate della norma

-

Su segnalazione di un nostro lettore riteniamo opportuno portare all’attenzione degli operatori del settore una sentenza di particolare rilievo, che affronta un tema ancora oggi fonte di contestazioni e sanzioni.

Con provvedimento depositato il 2 febbraio 2026, al termine di un contenzioso durato tre anni, il Giudice di Pace di Cremona ha chiarito in modo netto la differenza tra cabotaggio e tratta iniziale/finale di trasporto combinato internazionale.

Il fatto contestato

Nel maggio 2021 un trattore stradale immatricolato in Bulgaria trainava un semirimorchio italiano GEODIS, carico prelevato presso l’Interporto di Orbassano e destinato a Cremona.

L’organo accertatore qualificava l’operazione come cabotaggio, contestando:

  • l’assenza della documentazione richiesta per tale tipologia di trasporto;
  • la presunta non idoneità dell’Interporto di Orbassano, ritenendo più vicine le stazioni di Melzo e Busto Arsizio.

Le ragioni del ricorso

GEODIS e il vettore, rappresentati in giudizio da Giovanni Rosaia, proponevano ricorso dimostrando che l’operazione rientrava a pieno titolo nel trasporto combinato internazionale strada-rotaia.

A supporto veniva prodotta la documentazione attestante:

  • l’esistenza di un contratto di trasporto internazionale (CMR);
  • la documentazione presente a bordo del veicolo;
  • la licenza comunitaria.

Veniva inoltre evidenziato come la normativa preveda, nella scelta della stazione intermodale, quale criterio prioritario l’idoneità dell’infrastruttura e solo in via secondaria la distanza, precisando che per l’intermodalità strada-ferrovia non esiste alcun limite chilometrico, diversamente da quanto previsto per la combinazione strada-mare.

I principi affermati dal Giudice

Nelle motivazioni della sentenza di annullamento del verbale, il Giudice di Pace richiama alcuni principi fondamentali:

  • Definizione di trasporto combinato internazionale
    Ai sensi della Direttiva 92/106/CEE, il trasporto combinato internazionale consiste in un trasporto di merci tra Stati membri dell’Unione europea in cui l’autocarro, il rimorchio o il semirimorchio effettuano la parte iniziale o finale su strada e l’altra parte del tragitto per ferrovia, senza applicazione del limite dei 150 km.
  • Inapplicabilità delle norme sul cabotaggio
    Tale tipologia di trasporto esclude l’applicazione delle norme sul cabotaggio, comprese quelle in materia di distacco dei lavoratori.
  • Idoneità dell’Interporto di Orbassano
    Il Giudice riconosce Orbassano come interporto più vicino e idoneo, rilevando che le strutture di Melzo e Busto Arsizio, indicate informalmente dagli accertatori, non dispongono di collegamenti ferroviari con la Francia, requisito essenziale per il trasporto combinato internazionale.

La decisione e le implicazioni

Alla luce degli elementi probatori e del quadro normativo applicabile, il Giudice di Pace di Cremona accoglie il ricorso e annulla il verbale.

La sentenza rappresenta un importante punto di riferimento per le imprese di autotrasporto che operano nell’intermodalità internazionale e contribuisce a fare chiarezza su una distinzione che, ancora oggi, genera contestazioni non sempre fondate.

-

close-link