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Macchine operatrici, l’Albo chiarisce quando possono entrare nella raccolta rifiuti

La circolare n. 9 del 16 settembre chiarisce l’iscrizione all’Albo delle macchine operatrici dopo il decreto MIT di marzo. Ammessi anche alcuni autocarri N2 tra 3,5 e 7,5 tonnellate, ma il loro impiego nella raccolta è vincolato alle strade dove i mezzi tradizionali non riescono ad arrivare

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Una macchina operatrice può essere iscritta all’Albo Gestori Ambientali e utilizzata nella raccolta dei rifiuti, ma non può trasformarsi semplicemente in un normale autocarro per il trasporto dei rifiuti.

È questo il punto centrale della circolare n. 9 del 16 settembre 2026 del Comitato Nazionale dell’Albo Gestori Ambientali, emanata dopo l’entrata in vigore del decreto direttoriale MIT n. 98 del 3 marzo 2026. Il decreto MIT ha consentito l’immatricolazione anche come macchine operatrici degli autocarri appartenenti alla classe N2 con codice di carrozzeria BA18, previsto dal regolamento europeo 2018/858, a condizione che siano verificati i requisiti di idoneità alla circolazione.

Su questa base, l’Albo chiarisce che possono essere iscritti i veicoli appartenenti a questa categoria con massa massima complessiva superiore a 3,5 tonnellate e non superiore a 7,5 tonnellate.

Il limite non è solo tecnico

La circolare richiama però anche gli articoli 58 e 114 del Codice della strada: le macchine operatrici possono circolare su strada esclusivamente per il proprio trasferimento e per lo spostamento di cose connesse con il ciclo operativo della macchina o del cantiere.

Il chiarimento più interessante riguarda la raccolta porta a porta. Quando il prelievo dei rifiuti deve essere effettuato in strade dove, per la conformazione del fondo stradale o per la ridotta larghezza della carreggiata, i normali veicoli per la raccolta hanno oggettive difficoltà di accesso, la macchina operatrice può essere utilizzata per effettuare il prelievo.

Ma con un limite preciso: non può diventare il veicolo ordinario di trasporto del rifiuto. I rifiuti devono infatti essere trasferiti su un veicolo autorizzato al trasporto non appena le caratteristiche della strada consentono l’accesso ai mezzi di maggiori dimensioni. Il tutto nel rispetto delle norme di comportamento previste dal Codice della strada.

Non è un dettaglio secondario. Nei provvedimenti di iscrizione delle macchine operatrici, le Sezioni dell’Albo dovranno riportare anche una specifica annotazione: l’impiego è limitato alle strade che, per caratteristiche dimensionali e strutturali, non sono accessibili ai veicoli di maggiori dimensioni destinati al trasporto.

In pratica, la nuova disciplina apre la porta all’impiego di queste macchine nella raccolta in quelle situazioni in cui il problema non è la quantità di rifiuti da trasportare, ma riuscire materialmente ad arrivare al punto di prelievo. Una volta usciti dalla strettoia, però, il rifiuto deve passare sul mezzo autorizzato al trasporto

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