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Rimborso accise gasolio e HVO: domanda dal 1° ottobre. Ecco come fare senza sbagliare

Dal 1° ottobre al 2 novembre le imprese di autotrasporto possono chiedere il recupero delle accise sui consumi di gasolio e HVO del terzo trimestre 2026. Questa volta, però, la compilazione è più complessa: i ripetuti tagli delle accise hanno prodotto aliquote e rimborsi diversi a seconda del giorno del rifornimento e del carburante utilizzato. La dichiarazione va trasmessa esclusivamente online e il silenzio-assenso per utilizzare il credito scende da 60 a 30 giorni. Vediamo, passo per passo, che cosa deve fare l'impresa.

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Mai come questa volta, prima di chiedere il rimborso delle accise conviene mettere in ordine le fatture. Dal 1° ottobre al 2 novembre 2026 è possibile presentare la dichiarazione relativa ai consumi di gasolio e HVO effettuati tra il 1° luglio e il 30 settembre. L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha predisposto il software necessario alla compilazione. La particolarità del terzo trimestre è però evidente: i diversi interventi adottati durante la crisi energetica hanno modificato ripetutamente l’accisa. Di conseguenza, non esiste un unico importo da moltiplicare per tutti i litri consumati nel trimestre. Bisogna sapere che carburante è stato acquistato, quando è stato acquistato e, nel caso dell’HVO, anche quale regime fiscale gli è applicabile.

Primo passo: controllare se si ha diritto al rimborso

Partiamo dai requisiti. Per il trasporto merci sono ammessi al beneficio esclusivamente i consumi riferiti a veicoli:

  • di massa complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate;
  • appartenenti alla classe ambientale Euro 5 o superiore.

Sono ammesse soltanto le quantità risultanti dalle fatture relative ai rifornimenti effettuati dal 1° luglio al 30 settembre 2026. I consumi non documentati da fattura non possono essere inseriti nella richiesta. Rimane inoltre il limite massimo riconoscibile di un litro di carburante per ogni chilometro percorso. Una dichiarazione nella quale i litri risultino superiori ai chilometri non viene accettata. ADM ricorda anche che le dichiarazioni hanno rilevanza penale.

Secondo passo: recuperare fatture e date dei rifornimenti

È probabilmente l’operazione più importante di questo trimestre.

Non basta conoscere quanti litri sono stati consumati complessivamente tra luglio e settembre. Occorre suddividerli per periodo, perché a periodi diversi corrispondono aliquote e quindi rimborsi differenti. ADM indica anche quali documenti utilizzare per stabilire la corretta imputazione: descrizione dell’operazione presente in fattura, dettaglio dei prelievi riportato nelle fatture differite e, per gli impianti privati, data di ricezione del carburante risultante dall’e-DAS.

Attenzione anche a un requisito già noto ma decisivo: per i rifornimenti presso impianti stradali la fattura elettronica deve riportare la targa del veicolo rifornito.

Terzo passo: per il gasolio bisogna dividere il trimestre in cinque

Per il gasolio e per i biocarburanti che non rientrano nel regime specifico previsto dall’articolo 3, comma 4, secondo periodo, del Dlgs 43/2025, bisogna utilizzare cinque periodi differenti.

Dal 1° al 3 luglio
Rimborso: 219,68 euro ogni 1.000 litri, cioè 21,968 centesimi/litro.
Quadro da compilare: A-1.

Dal 4 al 27 luglio
Rimborso: 269,68 euro ogni 1.000 litri, cioè 26,968 centesimi/litro.
Quadro: A-2.

Dal 28 luglio al 17 settembre
Rimborso: 129,68 euro ogni 1.000 litri, cioè 12,968 centesimi/litro.
Quadro: A-3.

Dal 18 al 25 settembre
Rimborso: 169,68 euro ogni 1.000 litri, cioè 16,968 centesimi/litro.
Quadro: A-4.

Dal 26 al 30 settembre
Rimborso: 219,68 euro ogni 1.000 litri, cioè 21,968 centesimi/litro.
Quadro: A-5.

Per un’impresa che ha effettuato rifornimenti durante tutto il trimestre significa quindi dover distribuire i consumi fra cinque finestre temporali.

HVO: qui i periodi diventano otto

La compilazione diventa ancora più articolata per i gasoli paraffinici ottenuti da sintesi o idrotrattamento – HVO – che soddisfano le condizioni previste dall’articolo 3, comma 4, secondo periodo, del Dlgs 43/2025.

I periodi sono:

1°-29 luglio: 214,18 €/1.000 litri – A-6
30 luglio-24 agosto: 129,68 €/1.000 litri – A-7
25-26 agosto: 214,18 €/1.000 litri – A-8
27 agosto-5 settembre: 129,68 €/1.000 litri – A-9
6-10 settembre: 214,18 €/1.000 litri – A-10
11-17 settembre: 129,68 €/1.000 litri – A-11
18-25 settembre: 168,68 €/1.000 litri – A-12
26-30 settembre: 214,18 €/1.000 litri – A-13.

Una precisazione è necessaria: nel documento trasmesso compare per il Quadro A-9 l’indicazione «27 maggio-5 settembre». La sequenza delle aliquote e il decreto-legge 153/2026 confermano invece che il periodo corretto è 27 agosto-5 settembre: dal 27 agosto il decreto ha rideterminato l’accisa a 532,90 euro per mille litri.

HVO, attenzione alla documentazione del fornitore

Qui arriva un altro controllo delicato. L’impresa deve distinguere l’HVO che soddisfa le condizioni previste dalla normativa da quello che non le soddisfa. E deve farlo sulla base delle informazioni ricevute dal fornitore, per esempio attraverso annotazioni sull’e-DAS, documentazione commerciale o fattura. Che cosa succede se l’impresa non dispone di informazioni del fornitore sulla sostenibilità dell’HVO acquistato? La nota prevede un trattamento specifico:

1°-27 luglio: 214,18 €/1.000 litri – A-6
28 luglio-17 settembre: 129,68 €/1.000 litri – A-3
18-25 settembre: 169,68 €/1.000 litri – A-4
26-30 settembre: 214,18 €/1.000 litri – A-13.

È quindi importante non trattare automaticamente tutto l’HVO allo stesso modo. Prima della compilazione conviene verificare fatture, e-DAS e documentazione commerciale e, se necessario, chiedere al fornitore le informazioni mancanti.

E se il carburante arriva da una cisterna aziendale?

C’è un’ulteriore casistica per chi utilizza distributori privati. Se il gasolio o biocarburante è riconducibile, in via residuale, a prodotto arrivato nell’impianto aziendale tra il 1° aprile e il 22 maggio 2026, il rimborso previsto è di 69,68 euro per mille litri e deve essere utilizzato il Quadro A-14.

Per l’HVO che soddisfa le condizioni previste dalla normativa, se il prodotto presente nel distributore privato è riconducibile a carburante arrivato dall’8 aprile al 10 maggio 2026, il rimborso è sempre di 69,68 euro per mille litri, ma il quadro da utilizzare è A-15.

In questo caso la data da guardare non è semplicemente quella del rifornimento del camion: ADM indica di fare riferimento alla data di ricezione del prodotto nell’impianto privato, comprovata dall’e-DAS.

Quarto passo: la dichiarazione adesso si presenta soltanto online

C’è poi una novità procedurale da non trascurare. La dichiarazione trimestrale per utilizzare il credito in compensazione deve essere presentata esclusivamente in forma telematica attraverso il Servizio Telematico Doganale E.D.I. Per trasmetterla è necessaria l’abilitazione al servizio. Chi non l’ha ancora ottenuta deve quindi attivarsi prima della scadenza. Il portale ADM conferma che il Servizio Telematico Doganale è il sistema utilizzato dagli operatori per compilare, trasmettere e consultare le dichiarazioni in ambito Dogane, Accise e INTRA.

Quinto passo: il credito si usa con l’F24

Una volta riconosciuto, il rimborso può essere utilizzato in compensazione attraverso il modello F24, utilizzando il codice tributo 6740. E proprio dal 1° ottobre arriva una semplificazione importante. Il termine del silenzio-assenso scende da 60 a 30 giorni. Significa che si dimezza il periodo previsto prima di poter utilizzare in compensazione il credito in assenza di un provvedimento contrario dell’amministrazione. In una fase nella quale il costo del carburante pesa in maniera particolarmente forte sulla liquidità delle imprese, non è una modifica secondaria.

In pratica: che cosa conviene fare subito

Per evitare di arrivare alla compilazione con dati incompleti, l’impresa dovrebbe quindi partire da quattro controlli: raccogliere tutte le fatture dal 1° luglio al 30 settembre; verificare targhe e litri attribuiti a ciascun veicolo; separare gli acquisti secondo le finestre temporali previste; per l’HVO verificare nella documentazione del fornitore quale trattamento fiscale debba essere applicato. Chi utilizza una cisterna aziendale deve inoltre recuperare gli e-DAS per ricostruire la data in cui il prodotto è arrivato nell’impianto. Soltanto a quel punto conviene compilare i diversi quadri.

Perché il terzo trimestre 2026 presenta una particolarità che non va sottovalutata: il rimborso non dipende soltanto da quanti litri sono stati consumati, ma anche dal giorno in cui il carburante è stato acquistato e, per l’HVO, dalle caratteristiche fiscali del prodotto. Con aliquote cambiate più volte in tre mesi, sbagliare periodo significa sbagliare anche l’importo del credito.

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