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Quando si dice… PRESCRIZIONE

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Una delle principali problematiche sollevate dall’attuale situazione emergenziale è la crisi di liquidità, innescata anche dal ritardo con cui molte imprese stanno iniziando a pagare fatture, spesso relative a prestazioni eseguite in periodi antecedenti all’inizio del lockdown. Si tratta di un problema già oggi rilevante e che, verosimilmente, è destinato ad aggravarsi nel prosieguo della crisi economica innescata dall’emergenza sanitaria. La corretta gestione dell’attività di recupero dei crediti incagliati, quindi, è destinata ad assumere un ruolo centrale nei mesi a venire. E proprio in tale prospettiva diventa assai importante tenere monitorato anche il decorrere della prescrizione. Cosa si definisce con questo termine che per tanti mesi – prima della diffusione del Covid-19 – aveva monopolizzato il dibattito politico? E soprattutto quale rilevanza può assumere la prescrizione nel mondo dei trasporti e della logistica?

In tali ambiti, a ben vedere, la corretta conoscenza dell’istituto della prescrizione ha un importante rilievo, che va ben oltre alla semplice esigenza di tutela del credito. Proviamo a spiegare in che senso. Il codice civile (art. 2934) stabilisce che «ogni diritto si estingue quando il titolare non lo esercita per il tempo determinato dalla legge». Tale definizione, già di per sé assai chiara, consente di comprendere come si incorra in prescrizione ogni qualvolta non si eserciti un proprio diritto entro un determinato lasso temporale: 

Ma qual è il termine massimo entro cui un diritto deve essere esercitato per non estinguersi?

La risposta a questa domanda viene fornita direttamente dalla legge. A complicare le cose, però, c’è il fatto che si tratta di una risposta variabile, nel senso che cambia a seconda delle fattispecie. In ambito contrattuale il termine ordinario di prescrizione è di dieci anni, che decorrono dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere. Sono, tuttavia, previste delle eccezioni, con dei termini prescrizionali anche assai più brevi, ed è proprio questo il caso dei termini di prescrizione in materia di spedizione e trasporto. L’art. 2951 c.c. prevede che i diritti derivanti dal contratto di trasporto o da quello di spedizione si prescrivano in un anno. Se però il trasporto ha inizio o termine al fuori dell’Europa il termine di prescrizione è di diciotto mesi. I trasporti internazionali su strada (disciplinati dalla Convenzione CMR) sono, invece, soggetti a un regime di prescrizione che varia a seconda del grado di responsabilità del vettore: l’ordinario termine prescrizionale di un anno viene, infatti, esteso a trentasei mesi nel caso in cui sia configurabile il dolo o la colpa grave da parte del vettore. 

È noto che molto spesso gli operatori del trasporto, al fine fornire maggiore valore aggiunto ai servizi prestati alla propria clientela, offrono una serie di prestazioni accessorie che consentono di qualificare il rapporto contrattuale come contratto di logistica. In questi casi, essendo la fattispecie riconducibile al contratto di appalto, il termine prescrizionale applicabile al rapporto sarà quello ordinario decennale (art. 2946 c.c.). Normalmente gli operatori del trasporto e della logistica trasferiscono tutta o parte dei propri rischi imprenditoriali sugli assicuratori, stipulando idonee polizze RC o danni. Anche il rapporto con gli assicuratori deve essere gestito con accortezza, in modo da evitare di incorrere (come spesso purtroppo accade) in prescrizioni. In materia assicurativa, infatti, i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni (art. 2952 c.c.).

Come si è visto, nell’ambito del settore della logistica e dei trasporti, sono applicabili una varietà di termini prescrizionali, spesso ben più brevi di quello ordinario decennale, che andranno di volta in volta valutati a seconda di quale sia la natura della specifica fattispecie contrattuale presa in considerazione. 

In cosa consiste e come si manifesta l’attività necessaria a configurare un esercizio del diritto idoneo a evitare la prescrizione?

La prescrizione è interrotta, innanzitutto, dall’introduzione di un giudizio volto a far riconoscere il diritto. Inoltre, è considerato validamente interruttivo della prescrizione qualunque atto idoneo a mettere in mora il debitore: è questo il caso di una comunicazione con cui gli interessati al carico chiedano al vettore il risarcimento di un danno o – per tornare all’ipotesi iniziale – della raccomandata o di una pec con cui, prima dello spirare dei termini, il vettore intimi al proprio committente il pagamento di una fattura.

Massimo Campailla
Massimo Campailla
Avvocato senior partner Studio Zunarelli
Scrivete a Massimo Campailla: parolediritte@uominietrasporti.it

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