1 luglio 2018: per la deducibilità dell’IVA entra in vigore l’obbligo che le fatture per il rifornimento di carburanti e lubrificanti presso gli impianti stradali siano elettroniche e i pagamenti tracciati. Questo vale sia per le aziende sia per i professionisti che attualmente utilizzano la carta carburante. Un obbligo che ha sollevato diversi dubbi e problematiche. Per scioglierli l’Agenzia delle Entrate ha risposto con diverse circolari, l’ultima in ordine di data (30 aprile, che trovate in allegato) fornisce ulteriori delucidazioni in tema di fatturazione e di pagamento. Dalla stessa data non sarà quindi più ritenuta valida la carta carburanti per gli acquisti di carburanti destinati all’autotrazione e questi dovranno essere pagati con mezzi tracciabili (come chiarisce la circolare).
La circolare conferma che «A partire dal 1° luglio 2018, la cessione di benzina o gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori dovrà pertanto necessariamente essere documentata con l’emissione di fattura elettronica».
In merito al contenuto della fattura, la circolare specifica che tra gli elementi obbligatori da inserire in fattura non compaiono né la targa né altri dati identificativi del veicolo (come casa costruttrice, modello, ecc., previsti nella scheda carburante), definendo queste informazioni «puramente facoltative», utili però «quale ausilio per la tracciabilità della spesa». La circolare quindi chiarisce che «l’indicazione della targa possa essere fornita utilizzando il campo “MezzoTrasporto” del file della fattura elettronica»
Il decreto IVA consente l’emissione di una sola fattura e la circolare precisa che questa sia «recante il dettaglio delle operazioni, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle medesime».