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13 gennaio: cosa potrebbe accadere dopo la pronuncia del TAR?

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Il 13 gennaio ormai è vicino. In quella data il TAR del Lazio deciderà se sospendere o meno la delibera dell’Osservatorio del 2 novembre, con cui per la prima volta l’organo indicato dall’art. 83 bis quantificava i costi insopprimibili della sicurezza. A sollecitare in tal senso il TAR è stata una serie di ricorsi presentati tra il 22 dicembre e il 30 dicembre da parte di diverse associazioni e società, dal primo di Confindustria all’ultimo di Lega Coop. Ricorsi che vanno presentati entro 60 giorni dalla comparsa dell’atto amministrativo (il 2 novembre, appunto) che si ritiene lesivo di interessi legittimi. Il tribunale amministrativo, in tutta fretta, ha riunito questi ricorsi per valutare il da farsi nella camera di consiglio del 13 gennaio. Una fretta decisamente anomala, visto soprattutto che tra il ricorso del 30 dicembre e l’udienza del 13 gennaio, al netto delle feste, c’erano veramente pochi giorni. Non soltanto in assoluto, ma soprattutto rispetto alla preparazione di eventuali controricorsi. E qui bisogna spiegarsi.
Quando infatti si ricorre al TAR sentendosi lesi in un proprio interesse legittimo, bisogna pure notificare il ricorso ad almeno un controinteressato, vale a dire a qualcuno che potrebbe subire un pregiudizio dall’eventuale accoglimento del ricorso. Insomma, se io, in quanto acquirente di trasporti, ricorro contro una delibera di un Osservatorio che fissa i costi dell’autotrasporto, devo preoccuparmi di inviare il ricorso anche a chi offre servizi di trasporto. E invece, proprio per rintuzzare possibili controricorsi, Confindustria e gli altri ricorrenti hanno scelto controinteressati per così dire “amici”, tentando di fare tutto alla “chetichella”.
Ma cosa potrebbe avvenire a questo punto il fatidico venerdì 13? Unatras, scrivendo al ministro dello Sviluppo Economico e delle Infrastrutture Corrado Passera e al viceministro Mario Ciaccia che avevano rinviato un incontro con le rappresentanze dell’autotrasporto a un momento successivo alla pronuncia del 13 gennaio, aveva messo le mani avanti: «signori ministri, una eventuale strumentalizzazione di un’ordinanza del TAR potrebbe scatenare una protesta immediata da parte delle imprese dell’autotrasporto italiano».
Ma atteniamoci per adesso all’aspetto esclusivamente tecnico. Il TAR potrebbe innanzi tutto stabilire la sospensiva oppure rigettarla. Ma una valutazione più di merito sarebbe comunque rinviata a un momento successivo (indicativamente dopo circa 3-4 mesi). E comunque, non sembra che l’interesse dei ricorrenti sia tanto quello di togliere di mezzo un atto amministrativo. Anche perché se pure le delibere dell’Osservatorio fossero giudicate lesive di interessi legittimi, non per questo la normativa che le prevede sarebbe cancellata. Semplicemente si tornerebbe all’alternativa che lo stesso art. 83 bis prevede, quella cioè di considerare valide allo stesso scopo le tabelle ministeriali (come peraltro accadeva prima del 2 novembre). In pratica, se il TAR venerdì sospendesse i conti dell’Osservatorio tutti gli eventuali giudizi già in corso proseguirebbero tranquillamente, dovendo soltanto modificare la fonte di riferimento per quantificare i costi.
La procedura per eliminare la normativa sui costi minimi sarebbe un po’ più lunga e prevede che lo stesso TAR, dopo aver giudicato illegittimo un atto emesso sulla base di una legge, rimetta la valutazione della stessa legge alla Corte Costituzionale e alla Corte di Giustizia della Ue. Vale a dire ai tribunali competenti a giudicare se l’art. 83 bis sia compatibile con l’ordinamento comunitario e quindi con la nostra Costituzione. E qui la partita si farebbe veramente pesante. Perché se dopo un’eventuale bocciatura del 13 gennaio ci sarebbe pure un’altra bocciatura da parte della Corte di Giustizia della Ue, le conseguenze sarebbero molto più dolorose. Detta fuori dai denti: se l’art. 83 bis venisse giudicato incompatibile con la legislazione europea a quel punto sarebbe bocciato, come dicono i giuristi, ex tunc. In pratica, è come se non fosse mai esistito e quindi anche eventuali conseguenze che ha generato – per esempio, le azioni di rivalsa davanti ai Tribunali – sarebbero cancellate e i soldi ottenuti dovrebbero essere restituiti. Fatta eccezione per quei risarcimenti ottenuti sulla base di un accordo transattivo tra le parti.
E allora la domanda è: ma se la pronuncia del TAR potrebbe scatenare una protesta, una bocciatura a questo livello a cosa potrebbe portare? Meglio non rispondere.

Redazione
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La redazione di Uomini e Trasporti

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