La CQC compie 10 anni. E forse per festeggiarla degnamente il ministero dei Trasporti ne rinnova in parte la regolamentazione, cancellando di fatto con la circolare n. 18.559 del 6 giugno 2019 una precedente circolare del 2014 (la 7.786). Cosa cambia? Vediamo di rispondere focalizzando alcuni flash sui punti principali.
Rispetto alla possibilità di ottenere un duplicato della patente senza aver rinnovato la CQC, il ministero chiarisce che a tale scopo la motorizzazione provvederà a inviare all’interessato una patente priva del codice 95attestante il conseguimento della Cqc, in modo tale che una volta che questi avrà superato, riceverà un ulteriore duplicato su cui sarà apposto il codice.
Altra questione riguarda l’eventualità di ottenere i 20 punti della CQC, da cumulare ai 20 della patente, per conducenti che abbiano ottenuto la licenza di guida in altro paese europeo. Eventualità possibile, specifica la circolare, ma soltanto a patto di convertire la patente estera in una italiana e di aver rinnovato la CQC regolarmente.
Rispetto all’eventualità per gli autisti che siano in possesso di CQC per trasporto persone il rilascio del certificato di abilitazione professionale KA o KB, la circolare chiarisce che è possibile presentando una specifica istanza corredata di una serie di documenti e attestazioni di versamenti.
Rispetto ai casi in cui si è esentati dall’obbligo di avere la CQC, la circolare considera come elemento caratterizzante il requisito della professionalità. Quindi, malgrado i veicoli utilizzati per trasporto merci e passeggeri a fini privati e non commerciali possono essere guidati senza CQC, laddove il personale sia assunto con la qualifica di autisti dovrà esserne in possesso. Per il resto sono esclusi dal campo di applicazione della disciplina relativa alla CQC e quindi dall’obbligo di possedere tale qualificazione, i conducenti di:
a) veicoli la cui velocità massima autorizzata non supera i 45 km/h;
b) veicoli a uso delle forze armate, della protezione civile, dei pompieri e delle forze responsabili del mantenimento dell’ordine pubblico, o messi a loro disposizione;
c) veicoli sottoposti a prove su strada a fini di perfezionamento tecnico, riparazione o manutenzione, e dei veicoli nuovi o trasformati non ancora immessi in circolazione;
d) veicoli utilizzati in servizio di emergenza o destinati a missioni di salvataggio;
e) veicoli utilizzati per le lezioni di guida ai fini del conseguimento della patente di guida o dei certificati di abilitazione professionale;
f) veicoli utilizzati per il trasporto di passeggeri o di merci a fini privati e non commerciali;
g) veicoli che trasportano materiale o attrezzature, utilizzati dal conducente nell’esercizio della propria attività, a condizione che la guida del veicolo non costituisca l’attività principale del conducente.
Rispetto alla questione se sia ancora possibile ottenere la CQC per documentazione, la circolare esclude tale possibilità in quanto sono scaduti i termini per effettuare il riconoscimento.
Rispetto alla possibilità per il titolare di qualificazione CQC conseguita all’estero di richiedere la conversione in Italia. Viene chiarito in dettaglio cosa fare e si prevedono due casi: quello dell’autista che ha stabilito residenza in Italia e ha già patente italiana e CQC estera valida (se la patente italiana è scaduta, deve rinnovarla prima di chiedere la conversione della CQC); quello dell’autista che ha residenza in Italia ma patente estera (conseguita in Unione Europea) e CQC estera valida, che deve prima convertire la patente e poi la CQC.
Rispetto alla possibilità di svolgere in Italia corsi di qualificazione per la CQC da parte di stranieriche hanno residenza in Italia e lavorano per un’azienda di autotrasporto con sede in Italia, la circolare chiarisce che la cosa è fattibile se l’interessato dispone di una patente conseguita nell’Unione europea, mentre se proviene dall’esterno di tali confini dovrà disporre di un documento di soggiorno.
Rispetto ai limiti di età per conseguire la CQC mercivengono elencati in modo dettagliato e sono:
– a partire dal ventunesimo anno di età, frequentando un corso di qualificazione iniziale accelerato;
– a partire dal diciottesimo anno di età, frequentando un corso di qualificazione ordinario (in tal caso il conducente titolare della patente della categoria C può guidare tutti i veicoli adibiti al trasporto di cose, senza limiti di massa, mentre se titolare della categoria C1, potrà condurre esclusivamente veicoli cui abilita tale categoria);
– a partire dal diciottesimo anno di età, frequentando un corso di qualificazione accelerato (in tal caso il conducente, se titolare della categoria C, può condurre veicoli adibiti al trasporto di cose di massa non superiore a 7,5 tonnellate fino al compimento del ventunesimo anno di età, mentre se il titolare della categoria C1 potrà condurre esclusivamente veicoli cui abilita detta categoria).
Rispetto al riconoscimento e alla riattivazione della CQC revocata dopo conversione della patente per trasferimento all’esterola circolare la definisce possibile se quest’ultima è ancora valida.
Per la richiesta di nulla ostaper lo svolgimento corsi CQC è necessario che le autoscuole o gli enti di formazione appongano la marca da bollo.
Relativamente ai corsi CQC tenuti presso la sede dell’impresa, la circolare pone un paio di paletti: possono essere frequentati solo dai dipendenti delle imprese stesse e le autoscuole, per poterli organizzare, devono ottenere specifico nulla osta da parte della motorizzazione.
Per i limiti di età sulla CQC c’è un nuovo codice 107. Più precisamente tutti i giovanissimi interessati a conseguire la CQC in deroga ai limiti di età, possono seguire i relativi corsi e al termine riceve una patente CQC con il codice 95 insieme al codice nazionale 107, che sta proprio a indicare la deroga a un limite di guida sui veicoli legato all’età. Il caso esemplare è quello di un candidato che avendo 18 anni e la patente B intende seguire un corso congiunto per ottenere patente C e CQC merci: una volta seguito il percorso e passati gli esami riceverà una patente CQC con codice 95 sulla riga della patente C e codice 107 per indicare la deroga ai limiti di età.
Se il titolare rinuncia alla CQC e in seguito cambia ideadovrà frequentare di nuovo il corso integrativo.