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Adesso le multe si notificano per posta elettronica certificata: vantaggi e svantaggi

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Fino a ieri i luoghi in cui rintracciare una persona per il diritto erano sostanzialmente tre: residenza, domicilio e dimora. A questi, almeno in termini fiscali, adesso si aggiunge anche un indirizzo virtuale o, meglio, elettronico. Stiamo parlando della posta elettronica certifica, anche nota come PEC, che dallo scorso 17 gennaio, in virtù del decreto del ministero dell’Interno del 18 dicembre 2017 (in Gazzetta Ufficiale n.12 del 16 gennaio 2018) diventa il “luogo” in cui poter ricevere le multe. In pratica, nel momento in cui gli agenti di polizia stradale, i carabinieri, la guardia di Finanza o lo polizie municipali fermeranno un veicolo e sanzioneranno il conducente, gli chiederanno anche, in caso di contestazione immediata, se dispone di una PEC. Non soltanto la sua, ma anche quella del proprietario del veicolo, nel caso in cui chi è alla guida non lo sia. Ma se anche non lo comunicheranno gli agenti potranno tranquillamente andare a verificarla all’intero del sito www.inipec.gov.it, gestito dal ministero dello Sviluppo Economico e aggiornato quotidianamente con i dati provenienti dal Registro delle Imprese, ordini e collegi professionale.

GLI SVANTAGGI

A quel punto spediranno la multta tramite mail, allegando la relazione di notificazione e il verbale di contestazione in formato immagine. E questa spedizione varrà a tutti gli effetti come una notifica. O meglio varrà come notifica quando il sistema genera la ricevuta di accettazione della PEC. Stessa cosa per il destinatario, per il quale i termini decorrono dal momento in cui il sistema genera la ricevuta di avvenuta consegna della posta elettronica certificata. Questo è quindi l’aspetto delicato, lo svantaggio per così dire: dal momento in cui si è generata la ricevuta di consegna, a prescindere o meno dall’effettiva lettura della PEC da parte del destinatario, partono i 5 giorni entro i quali è possibile pagare con lo sconto del 30%, i 60 giorni per pagare in forma ridotta, (dal 61° giorno, infatti, diventerà titolo esecutivo per un importo pari alla metà del massimo previsto) oppure i termini per fare ricorso, vale a dire 30 giorni per opporsi al giudice di pace e 60 per il prefetto. Quindi se si dispone di una PEC sarà meglio controllarla di tanto in tanto.

I VANTAGGI

La cosa positiva, o se si preferisce il vantaggio, è che l’invio della multa tramite PEC azzera le spese di notifica e di conseguenza si possono porre a carico di chi è tenuto al pagamento della multa esclusivamente le spese di accertamento sostenute per trovare l’indirizzo. Operazione che richiede – lo potete veriricare direttamente – soltanto alcuni secondi. 

Ovviamente chi non dispone di una PEC continuerà a ricevere le multe come prima. A un autista dipendente, che può non averla (gli obbligati in tal senso sono le aziende e i professionisti), gli agenti potrebbero chiedere comunque quella dell’azienda per cui lavora, in quanto è obbligata solidalmente. Se invece alla guida è un padroncino, questi dovrà necessariamente disporre di una PEC, in quanto ditta individuale.  

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