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ADR: scaduta la deroga per le cisterne ante 1997

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Un paio di anni fa il ministero dei Trasporti, rispondendo a richieste formulate dagli operatori del settore, con un Decreto del 18 febbraio 2010 (GU n. 59 del 12-3-2010) ha prorogato la circolazione in ambito nazionale dei veicoli e delle cisterne costruite prima del 1 Gennaio 1997 e non conformi ai requisiti tecnici fissati dall’ADR 2009 (direttiva 2008/68 CE , tra cui l’obbligo di montare il dispositivo di frenatura Abs e il rallentatore di velocità), per i quali sarebbe altrimenti scattato il divieto di utilizzo previsto dalla citata normativa comunitaria.
Questa proroga, è stata costruita su due livelli:
1. una deroga di 25 anni dalla prima immatricolazione per le seguenti tipologie di mezzi:
– veicoli cisterna ammessi al trasporto delle sostanze distinte con il n° ONU 1202 (gasolio) o 1965 (idrocarburi gassosi in miscela liquefatti);
– rimorchi cisterna e i semirimorchi cisterna ammessi al trasporto delle materie contrassegnate con i seguenti n° ONU:
« 1965 (idrocarburi gassosi in miscela liquefatti);
« 1136 (distillati del catrame di carbon fossile, infiammabile);
« 1267 (petrolio greggio);
« 1999 (catrami liquidi);
« 3256 (liquido trasportato a caldo, infiammabile n.a.s);
« 3257 (liquidi trasportato a caldo, n.a.s).
– per le cisterne ammesse al trasporto delle materie classificate con il n° ONU:
« 1202 (gasolio);
« 1136 (distillati del catrame di carbon fossile, infiammabile);
« 1267 (petrolio greggio);
« 1999 (catrami liquidi);
« 3256 (liquido trasportato a caldo, infiammabile n.a.s);
« 3257 (liquidi trasportato a caldo, n.a.s);
« materie della classe 2 (gas)
2. per tutti gli altri veicoli che non rientrino in nessuna delle fattispecie prima elencate, una proroga di 24 mesi dall’entrata in vigore del DM (quindi fino al 12 marzo 2012). Tra i veicoli che non possono più utilizzarsi per il trasporto delle merci pericolose rientrano anche i rimorchi e semirimorchi cisterna adibiti al trasporto di gasolio (n° ONU 1202).
Con la circolare n.34172 DIV3-E del 19 aprile 2010, il ministero dei Trasporti ha prescritto che sulle carte di circolazione dei veicoli per i quali si intende fruire della deroga in questione, occorre far inserire dai competenti Uffici della Mctc la seguente annotazione: “Veicolo ammesso al trasporto nazionale di merci pericolose su strada sino al…, ai sensi del comma …. articolo … del DM 18 Febbraio 2010”.

Redazione
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La redazione di Uomini e Trasporti

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