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Agenzia rumena e azienda veneta condannate a risarcire e ad assumere autista sfruttato

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Eppur si muove… Lentamente, ma si muove. Silvia Ferrari, giudice del Lavoro presso il Tribunale di Rovigo, ha emesso una sentenza (la n. 29 del 31 gennaio 2020) con cui dichiara l’illegittimità di un contratto di somministrazione le cui parti erano un autista e una società rumena di lavoro interinale e sulla cui base la seconda aveva distaccato il primo in Italia, presso un’azienda di autotrasporto della provincia di Rovigo. All’autista in particolare, a fronte di una modesta retribuzione, veniva richiesto ogni settimana di partire per Bolzano la domenica e di effettuare una serie di ritiri di mele nel territorio dell’Alto Adige e poi di andare a consegnare la merce presso aziende della regione e del Veneto, occupandosi anche del carico e dello scarico del veicolo. La settimana lavorativa si chiudeva poi il sabato successivo, quando l’autista rientrava a Rovigo, da dove ripartiva nuovamente l’indomani.

Questo tipo di rapporto veniva considerato dalla giudice a tempo indeterminato, così che anche il successivo recesso dal rapporto di lavoro, intervenuto per un termine apposto illecitamente, veniva considerato illecito. A quel punto la sentenza condannava l’azienda veneta a riassumere l’autista e a riconoscergli, in solido con l’agenzia di somministrazione rumena, 5.850 euro a titolo di indennità risarcitoria, pari a tre mensilità da rivalutare con gli interessi nel frattempo maturati. Con la soccombenza, la stessa azienda veniva anche condannata al pagamento delle spese, quantificate in circa duemila euro.

La Federazione Autisti Operai (aderente SlaiProlCobas federato S.L.A.I. Cobas) che ha curato e promosso la causa, si dichiara soddisfatta della sentenza ottenuta, anche se sottolinea che l’unica cosa non ottenuta, vale a dire le differenze retributive, è stata determinata dalla necessaria prova testimoniale, giudicata «improbabile visto il clima di paura tra i lavoratori».

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