Con la circolare n.1/2015 del 10 marzo la Direzione generale per il trasporto stradale e l’intermodalità del MIT ha precisato che la domanda di licenza comunitaria per il trasporto merci su strada verrà sottoposta alla procedura di verifica antimafia. Infatti l’articolo 29 bis della legge “Sblocca Italia” (n. 164/2014) ha integrato il requisito dell’onorabilità delle imprese di autotrasporto stabilendo che le imprese colpite da un’informativa antimafia interdittiva, ai sensi dell’art. 91 D.Lgs. n. 159/2011 (“Codice antimafia”), non possono iscriversi all’Albo degli Autotrasportatori e, se già iscritte, vedono venir meno il requisito dell’onorabilità e la conseguente cancellazione dall’Albo. Il requisito di onorabilità non sussiste o cessa di sussistere anche nei confronti dei soggetti – elencati nell’art.1 del D.L.vo 395/2000 – sui quali sia emessa un’informativa antimafia interdittiva e che abbiano ottenuto o intendano ottenere la licenza comunitaria per il trasporto di merci su strada, di cui al Regolamento UE 1072/2009.
Dal 1° gennaio 2015, dunque, verranno effettuate le verifiche antimafia tramite accesso alla “Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia” (sistema SI.CE.ANT). Considerata tuttavia la complessità della materia, il MIT ha stabilito che nelle more di tali chiarimenti le imprese per le quali non risulti immediatamente la comunicazione antimafia dalla consultazione della banca dati potranno ottenere ugualmente la licenza comunitaria, in attesa del rilascio della comunicazione antimafia da parte delle Prefetture – che deve avvenire entro 30 gg – previa autocertificazione di tale requisito. Ciò avviene mediante la compilazione degli allegati 1 (nominativi soggetti da sottoporre a verifica antimafia) e 2 (dichiarazione sostitutiva di certificazione antimafia per ciascuno dei soggetti obbligati), acclusi alla circolare ministeriale. Nel caso in cui venga emessa una comunicazione interdittiva antimafia successiva da parte della Prefettura, il MIT procederà alla revoca della licenza comunitaria nel frattempo rilasciata.
Le imprese iscritte alla “White list” presso la Prefettura territorialmente competente non dovranno presentare le dichiarazioni di cui all’Allegato 2 e dovranno compilare l’Allegato 1 solamente nella parte relativa al possesso dell’iscrizione. Le imprese che hanno in corso domande di rilascio/rinnovo di licenza comunitaria dovranno pertanto integrare la domanda redatta secondo il fac-simile in uso con i suddetti Allegati, a seconda della condizione in cui si trovino.
In allegato, una tabella riepilogativa dei soggetti sui quali vengono effettuati i controlli antimafia.
Allegati
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