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Altra modifica al SISTRI: nuove procedure e versamento del contributo entro il 30 novembre

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Con decreto del Ministero dell’ambiente 25/5/2012, n. 141, pubblicato nella G.U. del 23 agosto, sono state modificate alcune norme del precedente decreto n. 52/2011. Le novità – che entreranno in vigore il 7 settembre (anche se il sistema è stato rinviato al giugno 2013) – sono diverse. Innanzi tutto si precisa che il contributo annuale, che tante ire aveva suscitato in passato (perché versato per un sistema di fatto mai partito) va versato entro il 30 novembre. Le altre novità meritano di essere passate in rassegna, punto per punto  

ONERI DEL TRASPORTATORE E DELL’AUTISTA
 – In attesa della consegna dei dispositivi in fase di prima iscrizione e nei 7 giorni successivi l’inserimento nel sistema delle informazioni non è obbligatorio. Chi sarebbe tenuto per legge a compilare la Scheda SISTRI-Area Movimentazione, si mette in regola tramite la conservazione delle copie cartacee di tali schede e compilando, soltanto per i rifiuti ancora in carico, la Scheda SISTRI-Area Registro Cronologico entro 15 giorni dalla consegna dei dispositivi.
– La riga della Scheda SISTRI-Area Registro Cronologico relativa allo scarico effettuato dopo la presa in carico dei rifiuti da parte del trasportatore va compilata e firmata elettronicamente entro i 10 giorni lavorativi successivi all’esecuzione del trasporto.
– Nella scheda occorre specificare il quantitativo dei rifiuti trasportatori esprimendolo in chilogrammi o, laddove fosse impossibile, in metri cubi.
– Le righe della scheda SISTRI-Area Registro Cronologico, prodotte dallo stesso sistema laddove il trasportatore comunica la presa in carico e la consegna dei rifiuti all’impianto di destinazione, vanno firmate elettronicamente entro 10 giorni lavorativi dalla presa in carico e dalla consegna dei rifiuti.
– Se il trasporto di rifiuti è transfrontaliero o intermodale, le informazioni della Scheda SISTRI – Area Movimentazione relative ai vettori possono essere compilate dal soggetto che organizza il trasporto, il quale, se è diverso dal produttore, dal trasportatore o dal destinatario, deve iscriversi al SISTRI quale soggetto parificato all’intermediario.      

ATTIVITÀ DI MICRORACCOLTA
Per tali attività si può seguire una precisa procedura.
– Prima della movimentazione dei rifiuti, il trasportatore compila la Comunicazione Trasporto Per Microraccolta così da generare la scheda SISTRI – Area Movimentazione sia per sé che per il produttore. Quindi a quel punto firma elettronicamente tali schede e ne produce due copie per ciascun produttore coinvolto nel giro di raccolta. Se tra questi compaiono anche produttori non obbligati all’iscrizione al SISTRI, le schede SISTRI – Area Movimentazione sono stampate in tre copie. Il trasportatore può scaricare dall’area autenticata del portale SISTRI delle schede in bianco da stampare e da consegnare al conducente, il quale ne farà ricorso laddove nel giro di raccolta dovesse essere aggiunto un nuovo produttore.
– Le informazioni della Scheda SISTRI – Area Movimentazione del trasportatore che riguardano conducente, targa del veicolo e quella del rimorchio, percorso pianificato per il trasporto, si possono aggiungere anche a mano, prima di partire; allo stesso modo le informazioni del produttore riguardanti quantità, volume, peso e numero colli, si possono inserire al momento della presa in carico dei rifiuti; è comunque obbligatorio da parte del trasportatore compilare tutti gli altri campi della Scheda SISTRI – Area Movimentazione sia del produttore sia del trasportatore.
– Se come anticipato dovesse accadere che nel giro viene aggiunto un produttore non previsto (e quindi privo di scheda), il conducente, dopo aver preso in carico il rifiuto, tira fuori la scheda in bianco che gli era stata consegnata alla partenza e la compila manualmente, comunicando al delegato dell’impresa di autotrasporto il numero progressivo indicato nella scheda in bianco e le relative informazioni. Lo stesso delegato, entro 48 ore da quando il trasporto è terminato, trasferisce a sistema la Scheda SISTRI – Area Movimentazione indicando il numero comunicatogli dal conducente.
– Di norma il conducente si reca verso l’impianto di destinazione dei rifiuti avendo una copia delle schede compilate e firmate dai produttori. Ma se tra questi compare qualcuno che non è tenuto a iscriversi al SISTRI, il conducente gli rilascia una copia della scheda. L’impianto di destinazione, invece, quando riceve i rifiuti firma le schede cartacee, delle quali trattiene una copia dopo averla riempito del peso effettivo del carico che avrà verificato.
– Al pari delle informazioni riguardanti un produttore non previsto e schedulato in maniera manuale dal conducente, ogni lacuna di inserimento va colmata entro 48 ore lavorative dalla chiusura delle operazioni da ciascun soggetto.
– Tale procedura è valida anche quando un solo trasportatore, raccolga con un unico veicolo rifiuti elettrici ed elettronici (RAEE) depositati presso più centri di raccolta comunali o intercomunali.  

OBBLIGHI DEI PRODUTTORI 
Per di attestare che il produttore ha assolto tutti gli obblighi di legge il SISTRI gli invia alla casella di posta elettronica attribuitagli automaticamente la comunicazione di accettazione dei rifiuti da parte dell’impianto di recupero o smaltimento. Se non si riceve tale comunicazione entro i 30 giorni successivi alla consegna dei rifiuti al trasportatore, il produttore deve darne immediata comunicazione al SISTRI e alla Provincia competente. I produttori adempiono all’obbligo della tenuta del registro di carico e scarico attraverso la conservazione, in ordine cronologico, delle copie della Scheda SISTRI – Area Movimentazione relative ai rifiuti prodotti. Schede che gli vengono trasmesse dai gestori degli impianti.  

DISPOSITIVI USB
I dispositivi USB sono distribuiti in base alle dimensioni delle imprese con questa quantificazione:
– fino a 20 addetti per unità locale numero massimo dispositivi 2;
– da 21 a 50 addetti per unità locale numero massimo dispositivi 4;
– da 51 a 250 addetti per unità locale numero massimo dispositivi 6;
– da 251 a 500 addetti per unità locale numero massimo dispositivi 8;
– oltre 500 addetti per unità locale numero massimo dispositivi 10.

È possibile chiedere un numero di dispositivi USB aggiuntivi rispetto a quelli assegnati indicando i motivi di tale esigenza. L’entità del contributo per ogni dispositivo USB aggiuntivo richiesto è stabilito in 100 euro da versare al momento della richiesta.    

Per quanto riguarda le imprese di trasporto di rifiuti speciali (art. 212, comma 5, d.lgs. n. 152/2006) il criterio di distribuzione diventa il seguente:
– Se la quantità autorizzata nella classe di iscrizione all’Albo è inferiore alle 6.000 ton il numero massimo dispositivi è di 2;
– se è superiore o uguale a 6.000 ton. e inferiore a 15.000 ton. i dispositivi diventano 4;
– se è superiore o uguale a 15.000 ton. e inferiore a 60.000 ton. il numero diventa 6;
– se è superiore o uguale a 60.000 ton. e inferiore a 200.000 ton. si arriva a 10;
oltre le 200.000 ton. numero massimo di dispositivi rimane comunque 10.

Allegati

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Redazione
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La redazione di Uomini e Trasporti

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