Anita e altre associazioni datoriali dichiarano di non aver approvato il contratto nazionale dell’autotrasporto e che avrebbero intenzione di ristabilire relazioni con i sindacati. Ma i sindacati a loro volta annunciano che il contratto è stato approvato dall’88% delle assemblee. Quindi, se si vuol migliorare qualcosa si va alla contrattazione di secondo livello.
Ma adesso cosa accade? Di fatto il contratto, con la percentuale che indica il sindacato, si considera approvato. È sufficiente infatti ottenere il favore del 50% e, come peraltro conferma da anni la giurisprudenza, il contratto collettivo è comunque valido tra le parti che lo hanno sottoscritto. Chiaro che se poi qualche azienda decidesse di uscire dalle relative associazioni di categoria e di non applicarlo, può tranquillamente farlo. Peraltro, ricordiamo al riguardo che, proprio nella fase più calda della trattativa, da Anita erano fuoriuscite alcune imprese.
Proprio in questi giorni arriva in aiuta anche l’Ispettorato Nazionale del Lavoro con un circolare (n. 3 del 25 gennaio 2018) in cui prende in considerazione proprio il caso in cui un’azienda non sottoscriva un contratto collettivo. Più precisamente ribadisce che il nostro sistema «riserva l’applicazione di determinate discipline subordinatamente alla sottoscrizione o applicazione di contratti collettivi dotati del requisito della maggiore rappresentatività in termini comparativi». Più precisamente non osservare un contratto stipulato dai sindacati maggiormente rappresentativi, può far derivare per un’azienda l’impossibilità di godere di alcluni benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale, così come stabilisce l’art.1, comma 1175 della Legge 296/2006; Inoltre, il contratto collettivo sottoscritto dalle organizzazioni più rappresentative funge da riferimento per il calcolo della contribuzione dovuta, visto che l’art.2, comma 25 della Legge 549/1995 dice espressamente che «in caso di pluralità di contratti collettivi intervenuti per la medesima categoria, la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi previdenziali e assistenziali è quella stabilita dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative nella categoria».
Altra conseguenza normativa che ricorda l’Ispettorato riguarda la possibilità unica del contratto di modificare e/o integrare la normativa di alcuni istituti in materia lavoristica, laddove esiste un rinvio di legge, come avviene per esempio nel caso del lavoro “intermittente”, a tempo determinato e di apprendistato. Al punto che, secondo l’Ispettorato, applicare contratti privi di rappresentatività non soltanto non genera conseguenze, ma può anche comportare la trasformazione del contratto in questione in contratto subordinato a tempo indeterminato.
Per tutte queste ragioni l’Ispettorato Nazionale del Lavoro invita i propri uffici territoriali a vigilare sugli aspetti ricordati.