Si avvicina il tempo per il pagamento dei premi Inail. Lo stesso istituto lo ricorda tramite una Guida (la trovate in allegato) in cui sostanzialmente si ricordano alcuni precise scadenze con i relativi oneri per le aziende. La prima scadenza riguarda il 16 febbraio entro la quale i datori di lavoro devono pagare il premio di autoliquidazione tramite F24, dopo aver prima calcolato il premio anticipato per il 2018 e il conguaglio per il 2017, tenendo conto delle effettive retribuzioni.
La seconda scadenza è per il 28 febbraio quando bisognerà presentare la dichiarazione delle retribuzioni telematica, insieme all’eventuale comunicazione relativa alla rateizzazione e alla domanda di riduzione del premio artigiani ovviamente se ne esistano i requisiti.
Ricordiamo che la sanzione amministrativa per violazione di tale obbligo è 770,00 euro (250 euro in misura ridotta e 125 in misura minima), se la mancata o tardata comunicazione non determina una liquidazione del premio inferiore al dovuto.
Rispetto alla riduzione, quella per il premio di regolazione 2017 è pari del 16,48%, quella relativa al premio di rata 2018 è del 15,81%.
Bisogna sottolineare che le polizze dei dipendenti e quelle degli artigiani vengono valutate diversamente in base al fatto se le lavorazioni relative siano iniziati da più di due anni.
Rispetto ai dipendenti:
– per le lavorazioni iniziate da prima del 3 gennaio 2016 si confronta per ogni voce il tasso applicabile medio del triennio 2014/2016 (TA) e il tasso di tariffa (TM) e la riduzione scatta automaticamente se il primo è inferiore o pari al secondo;
– per le lavorazioni iniziate dopo il 3 gennaio 2016 la riduzione scatta per le imprese in grado di dimostrare il rispetto delle norme sulla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e che presentino l’istanza di riduzione del tasso medio accettata dall’INAIL.
Rispetto agli artigiani:
– per le lavorazioni iniziate prima del 3 gennaio 2016 si confronta l’indice di Gravità Aziendale della classe di rischio di riferimento (IGA) calcolato annualmente e Medio della stessa classe di rischio (IGM). La riduzione scatta se il primo è inferiore o pari al secondo;
– per le lavorazioni iniziate dopo il 3 gennaio 2016 la riduzione si applica se l’impresa dimostra di osservare le norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e presentino l’istanza di riduzione tramite il modulo telematico 20 MAT, accettata dall’INAIL.
Le imprese artigiane devono anche ricordarsi della riduzione a loro riservata legata al rispetto delle disposizioni sulla sicurezza sul lavoro e che per il 2017 ammonta al 7,22%.
A proposito della rateizzazione del premio in quattro rate trimestrali, la prima rata va corrisposta entro il 16 febbraio versando il 25% dell’importo complessivo. Le successive alla prima, sempre del 25% del premio, vanno versate entro il 16 maggio, 20 agosto e 16 Novembre 2018, maggiorate degli interessi calcolati applicando il tasso medio di interesse dei titoli di Stato per il 2017 (pari allo 0,68%).
Allegati
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