Non è vero che trascorsi due anni non è possibile chiedere la restituzione dell’Iva. Lo ha stabilità la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 1426 del 26 gennaio 2016 in cui, chiamata a giudicare del caso di una società di servizi (come quelle di autotrasporto) che, avendo emesso alcune fatture con aliquota ordinaria e appurato poi che si trattava invece di operazioni fuori campo Iva, chiedeva al committente di versare l’Iva a quel punto detratta. Una volta versato, il committente stesso faceva richiesta di restituzione dell’Iva alla società di servizi e questa a sua volta all’Agenzia delle Entrate. E qui si creava il contrasto, perché l’Agenzia sosteneva che la domanda di rimborso era tardiva essendo trascorsi due anni.
In realtà, già in primo e secondo grado l’Agenzia si vedeva sconfitta, ma ugualmente andava avanti fino in Cassazione sulla base dell’articolo 21 Dlgs 546/92, secondo cui la domanda di restituzione di un’imposta non dovuta in mancanza di disposizioni specifiche, non può essere presentata dopo due anni dal pagamento ovvero, se posteriore, dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione.
Ma anche la Cassazione ha dato ragione alla società di servizi sostenendo che il soggetto legittimato può chiedere all’amministrazione finanziaria il rimborso dell’Iva anche trascorso il tempo indicato nell’art. art. 21 laddove abbia già rimborsato l’imposta al committente in esecuzione di un provvedimento coattivo.