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Cassazione: il tachigrafo non basta a dimostrare lavoro straordinario

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Lo straordinario? Il tachigrafo non basta a dimostrarlo. Lo ha ribadito una sentenza del 25 marzo scorso della Sezione lavoro della Corte di Cassazione.  La sentenza stabilisce che, per provare il lavoro straordinario prestato e la sua quantità effettiva, a un autotrasportatore non è sufficiente esibire unicamente i dischi cronotachigrafici, in originale o in fotocopia, quando l’azienda di trasporto datrice di lavoro contesti la veridicità delle registrazioni. C’è quindi bisogno di ulteriori elementi, anche se indiziari o presuntivi, esibiti dall’interessato o acquisiti dal giudice del lavoro nell’esercizio dei propri poteri istruttori. Solo con queste prove aggiuntive sarà poi possibile ricavare dalle memorizzazioni dei dispositivi le specifiche entità delle prestazioni lavorative.

Si tratta delle terza sentenza della Cassazione (le precedenti  sono la n.16098 del 20/12/2001 e la n.10366 del 13/05/2014, a suo tempo da noi segnalata) che ribadisce l’inidoneità del cronotachigrafo a dimostrare, da solo, lo straordinario e la sua durata. Siamo quindi di fronte ad un indirizzo giurisprudenziale ormai consolidato in questo senso.

La questione nasce da un  contenzioso tra un lavoratore e la società di cui era dipendente. Il giudice di primo grado aveva condannato l’azienda, alle cui dipendenze  M. aveva lavorato come autista dal 22 maggio 1996 al 31 maggio 1998, a corrispondere a quest’ultimo la somma di 9.288,85 euro, oltre interessi e rivalutazione monetaria, a titolo di differenze retributive per l’attività di lavoro effettivamente prestata e relativa ad ore dì lavoro eccedenti, rispetto alle otto ore giornaliere e svolte anche di sabato. Contro la sentenza la società C. era ricorsa in Cassazione: a suo avviso infatti l’effettività del lavoro prestato non poteva essere dichiarata in ragione dei soli dischi cronotachigrafici, da essa disconosciuti, e in mancanza di ulteriori elementi atti a dimostrare l’esercizio dell’attività lavorativa. La Corte d’Appello, inoltre, non aveva secondo l’azienda considerato lo stato di incertezza che vi era sulla provenienza degli stessi dischi.

La decisione della Suprema Corte è stata che il cronotachigrafo  è solo un elemento presuntivo del lavoro straordinario prestato da un autotrasportatore, dove la controparte ne disconosca la conformità ai fatti in essi registrati e rappresentati, in quanto da soli inidonei ad una piena prova.

Peraltro, il ricorso della società è stato rigettato sia dalla Corte d’Appello che dalla Cassazione perché a favore del lavoratore risultavano diversi testi e le perizie tecniche effettuate dal CTU, che hanno anche stabilito il rimborso economico dovuto al conducente.

Resta comunque il principio che il cronotachigrafo non basta come sola prova a dimostrare lo straordinario, se ne viene contestata la conformità alle registrazioni dal datore di lavoro. Se però il giudice accerta con altre prove che il lavoro extra c’è stato, può poi desumere dalle memorizzazioni tachigrafiche quanto il dipendente ha lavorato e di conseguenza a quale somma aggiuntiva ha diritto.

 

Redazione
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La redazione di Uomini e Trasporti

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