Cosa succede se un vettore trasporta una merce in modo abusivo? Oltre alle sanzioni amministrative consuete previste dalla legge 298/1974, scatta anche la sanzione accessoria della confisca della merce contenuta nell’art. 7 comma 2 del decreto legislativo 286/2005. Secondo la Cassazione, però, questa sanzione può in alcuni casi risultare eccessiva. In quali? Quando in particolare il proprietario della merce non è responsabile, almeno in modo colposo, delle trattative che hanno portato all’affidamento del carico al trasportatore privo di autorizzazioni. Nel caso di specie la confisca era stata applicata su una merce oggetto di trasporto internazionale effettuato da un vettore albanese munito di licenza contraffatta, al quale aveva richiesto il servizio di trasporto una società albanese, controllata da una società italiana che di fatto risultava proprietaria della merce stessa.
È chiaro che le conseguenze di questa decisione, contenuta nell’ordinanza n°4866 del 1° marzo 2018, potrebbero essere alquanto negative, perché a questo punto al proprietario interessato a evitare la confisca della merce sarebbe sufficiente sostenere di essere estraneo all’assegnazione del viaggio a quel trasportatore irregolare. Così anche la normativa finalizzata a mettere un argine ai trasporti abusivi finirebbe per essere meno incisiva.
D’altra parte, però, la Cassazione ha sottolineato che tra i criteri di delega previsti dall’art. 2, al comma 2, lett. b.3 della Legge 32/2005 figura proprio la «responsabilità soggettiva del vettore ai sensi della normativa vigente e, ove accertata, del committente, del caricatore e del proprietario delle merci». E di conseguenza se deve esserci responsabilità soggettiva, deve esserci anche dolo o almeno colpa dell’interessato. Ma se questi non è del tutto estraneo non può essere ingiustamente punito.