Ma l’indennità di trasferta va o meno calcolata nel trattamento di fine rapporto (TFR)? La Corte di Cassazione con sentenza n. 16142 del 15 luglio 2014 ha risposto che tutto dipende da come si valuta questa indennità, vale a dire se sia un elemento strutturale della retribuzione o meno. Ebbene, nel caso in questione, relativo proprio alla vicenda di un autotrasportatore che aveva presentato ricorso contro un suo ex datore di lavoro, la Corte ha detto senza mezzi termini che l’indennità di trasferta, «abitualmente corrisposta in misura fissa e forfettizzata a remunerazione del maggior disagio lavorativo comportato dalla continua lontananza dalla sede di lavoro» va ritenuta interamente retributiva. In pratica la Cassazione dice che se un autista viene normalmente inviato in trasferta e quindi sopporta alcuni svantaggi che gli vengono compensati – continuativamente – con il pagamento di un’indennità di trasferta, a quel punto questa stessa indennità assume carattere retributivo. E di conseguenza, contrariamente a quanto sostenuto dalla Corte di Appello di Trento, va calcolata nel computo del TFR, così come richiesto dall’autotrasportatore.
Cassazione: «Nel computo del TFR dell’autista va calcolata anche l’indennità di trasferta»
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