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Cassazione: non c’è «penale» se il mancato pagamento Iva è per forza maggiore

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Il mancato versamento delle ritenute e dell’Iva in un contesto di crisi economica può diventare un motivo per esonerare l’imprenditore dalle conseguenti responsabilità penali.
La responsabilità in questione è quella che deriva dal d.lgvo 74/2000 che punisce con la reclusione da 6 mesi a 2 anni, chiunque non versi l’IVA o le ritenute risultanti dalla certificazione rilasciate ai sostituti, entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale di sostituto di imposta, per un ammontare superiore a 50.000 euro per ciascun periodo di imposta.
Ebbene una sentenza della Cassazione n. 5905 del 7 febbraio 2014 ha parzialmente accolto il ricorso di una società per omesso versamento delle ritenute operate sugli stipendi dei dipendenti, entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale del sostituto d’imposta. Nei primi due gradi di giudizio, l’imprenditore aveva sostenuto che non era stato in grado di versare queste ritenute, essendosi trovato in una grave crisi di liquidità che lo aveva costretto a utilizzare le poche risorse a disposizione per pagare gli stipendi. Insomma, era incappato in una causa di forza maggiore in grado di escludere il dolo nella condotta dell’imprenditore e, di conseguenza, la punibilità per il reato in questione.
La Corte di Appello aveva rigettato la motivazione, sostenendo che il fatto che «pagate le retribuzioni nette l’appellante non abbia avuto la disponibilità per i versamenti delle ritenute, è cosa priva di rilievo». Ma la Cassazione ha precisato che «non può essere irrilevante la causa della indisponibilità del denaro occorrente ai versamenti delle ritenute». In particolare la Cassazione ha chiarito che la forza maggiore possa ragionevolmente configurarsi «in una imprevista ed imprevedibile indisponibilità del necessario denaro non correlata in alcun modo alla condotta della gestione dell’imprenditore». Quindi, non è vero che non possa mai invocarsi per giustificare i mancati versamenti delle ritenute; al contrario, l’imprenditore può dimostrare che la carenza di liquidità è giunta in maniera imprevista proprio alla scadenza del termine di presentazione della dichiarazione annuale di sostituto d’imposta, e che detta carenza non è stata provocata da scelte dirette, volontariamente, a violare quest’obbligo.

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