La mancata riforma del Sistri produce conseguenze anche rispetto al… «non fare». Anche perché contemporaneamente c’è stata una riforma del Codice sui rifiuti che prevedeva un nuovo sistema sanzionatorio che scattava quando il Sistri fosse entrato in vigore. Ma se del Sistri poi non c’è stata traccia cosa rimane delle sanzioni?
La domanda se la sono posta in tanti all’interno delle aule di giustizia.
Il Tribunale di Verona per esempio con la sentenza n. 2068/2011 del 10 novembre 2011 ha stabilito la non punibilità di un imputato, che aveva smaltito rifiuti non pericolosi con un codice CER diverso rispetto a quello figurante nel formulario di trasporto, in quanto «il fatto non è previsto dalla legge come reato». In pratica cioè l’aveva considerata un’ipotesi retrocessa a illecito amministrativo, in quanto il reato ci sarebbe soltanto nel caso di trasporto di rifiuti pericolosi non accompagnato da copia cartacea della scheda SISTRI.
La Cassazione però non è stata d’accordo e con una sentenza dell’8 luglio 2013, n. 28909 ha precisato che il rinvio del Sistri di fatto rinvia anche l’applicabilità delle sanzioni penali connesse a tale sistema. E quindi le sanzioni precedentemente in vigore continuano a restare in vigore. Le interpretazioni secondo cui, al contrario, le sanzioni precedenti sono state depenalizzate non possono essere condivise.
Cassazione: se il Sistri non entra in vigore non per questo decadono le precedenti sanzioni
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