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Circolazione su strada dei carrelli: cambia procedura di immatricolazione

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La circolazione su strada pubblica dei carrelli elevatori cambia nuovamente normativa. Dopo che lo scorso 10 giugno il ministero con una nota l’aveva di fatto vietata per quelli privi di immatricolazione e targatura, adesso la circolare n. 26363 del 25 ottobre fissa nuove procedure per l’immatricolazione e la targatura del carrello. E si tratta di procedure, adottate dai centri prova autoveicoli per verificare l’idoneità alla circolazione, che guardano indietro nel tempo e pongono uno spartiacque rispetto tra quei carrelli elevatori, trasportatori o trattori muniti di autorizzazione annuale rilasciata dalla locale Motorizzazione in base al decreto ministeriale del 28 dicembre 1989 (anche scaduta) in data successiva e precedente al 31 Dicembre 2007. Infatti, se la scadenza è avvenuta prima di tale data e quindi si presume che  il titolare non abbia più interessato a far circolare su strada il carrello, questo si considera, anche se usato, immesso alla circolazione per la prima volta e assoggettato integralmente alle procedure del codice della strada relative alla verifica di idoneità alla circolazione da parte di un centro prova autoveicoli su richiesta del costruttore.

Se invece l’autorizzazione è scaduta dopo il 31 Dicembre 2007, allora è il proprietario a dover presentare un’istanza di collaudo in unico esemplare al centro prova veicoli competente in base alla sede dell’impresa, allegando alcuni documenti, come l’autorizzazione alla circolazione e la scheda informativa rilasciata dal costruttore la fotocopia della dichiarazione CE sulla sicurezza.

A quel punto il centro prova veicoli verifica la regolarità della documentazione e procede a effettuare visite e prove stabilite per quella tipologia di carrello. 

Allegati

Per scaricare la circolare ministeriale clicca qui

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