È sufficiente inserire un generico richiamo alla sicurezza stradale per ottenere dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) l’autorizzazione a installare apparecchiature per il controllo a distanza del lavoro degli autisti? Premettiamo che, in generale per installare apparecchiature di questo tipo, è necessario avere specifiche esigenze (sicurezza del lavoro, tutela del patrimonio aziendale, necessità organizzative e produttive) e comunque ottenere un preventivo accordo a livello sindacale o in alternativa chiedere l’autorizzazione all’INL. Ebbene, proprio l’INL, con circolare n. 302 del 18 giugno 2018, specifica che quando riceve domande da aziende interessate a utilizzare strumenti per il controllo a distanza dei lavoratori valuta attentamente le motivazioni sottostanti. E quindi se tali motivazioni risiedono appunto in esigenze di sicurezza del lavoro vanno «puntualmente evidenziate le motivazioni di natura prevenzionistica che sono alla base dell’installazione». Più specificatamente è necessario che tali esigenze trovino riscontro nell’attività di valutazione dei rischi effettuata dal datore di lavoro e formalizzata nell’apposito documento (DVR).
Pertanto, la relativa domanda – conclude l’INL – va «corredata dagli estratti del documento di valutazione dei rischi, dai quali risulti, in stretta connessione teleologica, che l’installazione di strumenti di controllo a distanza è misura necessaria ed adeguata per ridurre i rischi di salute e sicurezza cui sono esposti i lavoratori».