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Crediti verso la PA? Ecco con quali debiti si possono compensare

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Finalmente una norma di civiltà: le imprese che si trovano nella triste condizione di vantare dei crediti da una qualche Pubblica Amministrazione (PA) possono compensarle con somme dovute in base agli istituti definitori della pretesa tributaria e deflativi del contenzioso tributario. A stabilirlo è il decreto del 14 gennaio 2014 (in Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio) che attua le regole dettate dall’art. 28-quinquies del D.P.R. n. 602/1973, introdotto dal D.L. n. 35/2013, in base al quale i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati dal 31 dicembre 2012 nei confronti di pubbliche amministrazioni, possono essere compensati, su specifica richiesta del creditore, per il pagamento delle ricordate somme.

Bisogna chiarire che per Pubblica Amministrazione si intende lo Stato, gli enti pubblici nazionali, le regioni,gli enti locali egli enti del Servizio sanitario nazionale, mentre i crediti vantati nei confronti della PA si intende prodotti a seguito di somministrazione, forniture e appalti.
La compensazione, invece, può avvenire rispetto a somme dovute per:
• accertamento con adesione;
• definizione dell’accertamento mediante adesione ai contenuti dell’invito al contraddittorio;
• adesione ai processi verbali di constatazione;
• acquiescenza;
• definizione agevolata delle sanzioni;
• conciliazione giudiziale;
• mediazione tributaria.

Il direttore dell’Agenzia delle Entrate, con provvedimento del 31 gennaio, ha anche approvato il modello «F24 Crediti PP.AA.», con specifiche tecniche di trasmissione da utilizzare per il pagamento delle somme con compensazione dei crediti certificati nei confronti di Pubbliche Amministrazioni.
Il modello contiene il campo «numero certificazione credito» dove riportare il numero assegnato dalla piattaforma elettronica di certificazione, e deve essere trasmesso attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate. I codici tributo per l’utilizzo in compensazione dei crediti certificati, verranno stabiliti con successiva risoluzione dell’Agenzia delle Entrate.

Tutte le condizioni previste
Il pagamento dei debiti è perfezionato quando risultano rispettate tali condizioni:
– i crediti utilizzati in compensazione non devono essere già stati pagati dalla PA o impiegati per le altre finalità consentite dalla legge (per esempio, l’estinzione delle cartelle di pagamento); i crediti, oi, devono risultare da certificazione rilasciata mediante la piattaforma elettronica di certificazione, predisposta dalla Ragioneria Generale dello Stato;
– la certificazione deve recare la data di pagamento del credito certificato;
– il soggetto titolare del debito da accertamento tributario deve coincidere con il soggetto che vanta il credito risultante dalla certificazione;
– il modello F24 telematico utilizzato per la compensazione non deve presentare pagamenti diversi da quelli identificati dai codici della tabella allagata al decreto, pubblicata anche sul sito dell’Agenzia;
– l’utilizzo, nello stesso modello F24 telematico presentato per il pagamento dei debiti tributari da accertamento, di altri crediti in compensazione, diversi da quelli certificati, deve risultare conforme alle regole esistenti rispetto al controllo preventivo delle compensazioni effettuate tramite modello F24;
l’addebito sul c/c bancario o postale del saldo positivo del modello F24 telematico deve essere andato a buon fine.

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