L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 6/E del 17 gennaio 2019, ha istituito il codice tributo utile per l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta in favore delle imprese che effettuano spese in attività di formazione del personale dipendente nel settore delle tecnologie previste nel Piano Nazionale Industria 4.0.
La legge di Bilancio 2019 ha previsto la proroga del credito d’imposta per le spese sostenute nel 2018 e 2019 a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in cui tali spese sono state sostenute. La medesima legge prevede che il credito possa essere utilizzato in compensazione nei limiti dell’importo massimo spettante a ciascun beneficiario.
Per la precisione l’art. 1, commi da 78 a 81, proroga il riconoscimento del credito d’imposta per le spese di formazione del personale dipendente nel settore delle tecnologie previste dal Piano nazionale industria 4.0 di cui all’articolo 1, commi da 46 a 55, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
Il credito d’imposta – che non concorre alla formazione della base imponibile dell’imposta sul reddito e dell’IRAP – è concesso in misura pari al 40% per le medie imprese e del 50% delle piccole, delle spese relative al solo costo orario del personale occupato in attività di formazione ed è riconosciuto fino a un importo massimo di 300.000 euro per ciascuna impresa beneficiaria.
Il codice tributo è:
• “6897”
ed è denominato «credito d’imposta per le spese di formazione del personale dipendente nel settore delle tecnologie previste dal Piano Nazionale Industria 4.0 – art. 1, commi da 46 a 56, della legge n. 205/2017 e art. 1, commi da 78 a 81, della legge n. 145/2018».