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Decreto Genova, ecco tutte le misure previste

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Risorse per 20 milioni di euro, esenzioni fiscali per i colpiti, sostegni a favore delle imprese danneggiate, interventi per migliorare il flusso dei veicoli nella struttura portuale, istituzione della ZLP (Zona logistica semplificata) e della zona franca urbana. Sono le misure urgenti introdotte dal decreto Genova (dl 28 settembre 2018, n.109, pubblicato alla stessa data nella G.U. 226) per fare fronte, tra l’altro, alla situazione di emergenza procurata dal crollo del Ponte Morandi.

Vediamole punto per punto, sulla base di una comunicazione di Anita.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AUTOTRASPORTO E VIABILITÀ – All’art. 5 il decreto si occupa specificamente degli autotrasportatori. Per garantire loro il rimborso delle maggiori spese affrontate per la percorrenza forzata di tratti autostradali aggiuntivi e le difficoltà logistiche dipendenti dall’ingresso e dall’uscita delle aree urbane e portuali, sono stati stanziati 20 milioni di euro per l’anno 2018. Le tipologie di spesa ammesse e le modalità di erogazione verranno stabilite in seguito con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti nei limiti delle disponibilità e nel rispetto della normativa europea sugli aiuti “de minimis”.

MISURE IN MATERIA FISCALE – L’art.1 contiene invece tutte le misure di esenzione o favore fiscale. I redditi dei fabbricati, oggetto di ordinanze sindacali di sgombero a seguito dell’evento, a decorrere dall’anno d’imposta in corso non concorrono alla formazione del reddito imponibile fino al 31 dicembre 2020. Inoltre sono esentati dal pagamento dell’imposta municipale propria (IMU) e del tributo per i servizi indivisibili (TASI) dalla prima rata in scadenza successiva all’evento e fino al 31 dicembre 2020. Altro punto: gli indennizzi, i risarcimenti connessi al crollo e i contributi, di qualsiasi natura, indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte dirette e dell’imposta regionale sulle attività produttive per le persone fisiche e giuridiche. Per quanto concerne poi i soggetti che svolgono attività economica, le agevolazioni vengono concesse applicando la normativa europea sugli aiuti “de minimis”. Le persone fisiche e giuridiche che hanno sede legale o operativa negli stessi immobili sono esentate dal pagamento dell’imposta di bollo e dell’imposta di registro per le istanze, i contratti e i documenti presentati alla pubblica amministrazione fino al 31 dicembre 2020 in conseguenza dell’evento. Infine sono sospesi dal 14 agosto 2018 al 31 dicembre 2019 i termini per la notifica delle cartelle esattoriali.

SOSTEGNO A FAVORE DELLE IMPRESE DANNEGGIATE DALL’EVENTO – L’art. 4 si occupa delle imprese che hanno sede operativa all’interno della zona delimitata con le ordinanze del Sindaco di Genova nonché dei professionisti, artigiani e commercianti con sede o unità locale situate nella medesima zona. Se questi soggetti hanno subito un decremento del fatturato rispetto al corrispondente periodo del 2017 possono richiedere, tramite domanda, una somma fino al 100 % del decremento, ma con il limite di 200.000 euro.

OTTIMIZZAZIONE DEI FLUSSI VEICOLARI LOGISTICI NEL PORTO DI GENOVA – All’art. 6 si dice che, a decorrere dal 29 settembre 2018, il ministero dei Trasporti sovraintende alla progettazione e realizzazione di infrastrutture ad alta automazione e sistemi informatici per garantire l’ottimizzazione dei flussi veicolari logistici in ingresso e uscita dal porto di Genova, compresa la realizzazione del varco di ingresso di Ponente. Per questi interventi sono stanziati 8 milioni di euro per il 2018, 15 milioni per il 2019 e 7milioni per il 2020.Inoltre verranno assegnate alla Capitaneria del Porto di Genova risorse per assumere ulteriore personale e acquistare i mezzi necessari per perfezionare il traffico portuale e renderne più efficienti le strutture logistiche.

CREAZIONE ZONA LOGISTICA SEMPLIFICATACon l’art. 7 viene istituita la “Zona Logistica Semplificata – Porto e Retroporto di Genova” che comprende i territori portuali e retroportuali del Comune di Genova, inclusi i retroporti di Rivalta Scrivia, Novi San Bovo, Alessandria, Piacenza, Castellazzo Borminda, Ovada Belforte, Dinazzo, Melzo e Vado Ligure. Alle imprese che operano in tale area si applicano particolari procedure semplificate.

ISTITUZIONE ZONA FRANCA URBANA – L’art. 8 è dedicato alle imprese colpite dal tragico evento.

Nel territorio della Città Metropolitana di Genova viene istituita una zona franca. Tutte le aziende che hanno la sede principale o una sede operativa al suo interno e hanno subito una riduzione del fatturato pari al 25/% dal 14 agosto 2018 al 30 settembre 2018 rispetto al corrispondente periodo dello scorso anno possono richiedere, in alternativa ai benefici fiscali sopra elencati: esenzione dell’imposta sui redditi del reddito derivante dall’attività d’impresa svolta nella zona franca fino a 100.000 euro per ciascun periodo d’imposta; esenzione dell’imposta regionale sulle attività produttive del valore della produzione netta derivante dallo svolgimento dell’attività di impresa nella zona franca nel limite di 200.000 euro; esenzione delle imposte municipali degli immobili siti nella zona franca; esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei primi per l’assicurazione obbligatoria infortunistica, a carico dei datori di lavoro, sulle retribuzioni del lavoratore dipendente. Le agevolazioni sono concesse ai sensi e nei limiti del “de minimis”. 

Il decreto Genova contiene anche norme dedicate alla sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti (art 12 e 13). Tra queste l’annunciata istituzione dell’Ansfisa (Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali), nonché dell’Ainop (Archivio informatico nazionale delle opere pubbliche) per il monitoraggio costante e in tempo reale delle opere, attraverso l’utilizzo di sistemi tecnologici innovativi. L’Ansfisa può anche imporre al gestore l’adozione di misure cautelative, limitative o interdittive della circolazione dei veicoli, sino alla cessazione delle condizioni che hanno comportato l’applicazione della misura stessa.

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