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Differimento termini versamenti contributivi

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Si ricorda che i versamenti relativi ai contributi con scadenza nel periodo 1-20 agosto di ogni anno possono essere effettuati entro il 20 agosto senza alcuna maggiorazione.
Con il messaggio n.11533 del 17 luglio scorso l’Inps precisa che il differimento riguarda tutti i versamenti unitari da effettuare con i modelli F24 – F24EP e comprende anche i contributi previdenziali e assistenziali dovuti dai datori di lavoro, dai committenti/associanti per i rapporti di collaborazione o associazione in partecipazione con apporto di solo lavoro e venditori a domicilio e dai titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate dall’Inps.
Per i datori di lavoro che operano con il flusso Uniemens, il termine di trasmissione della denuncia contributiva rimane confermato all’ultimo giorno del mese.
Per le aziende autorizzate per il mese di luglio al differimento degli adempimenti contributivi per ferie collettive, i giorni di differimento decorrono, in ogni caso, dal 16 agosto, mentre gli interessi di differimento, invece, decorrono dal termine differito del 20 agosto.

Allegati

Messaggio Inps n.11533 – differimento termini versamenti contributivi

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