Dal 1° luglio di quest’anno la Croazia fa parte dell’Unione europea e quindi anche per questo paese dovrebbero valere tutte le disposizioni scritte nei trattati, comprese quelle sulla libera circolazione dei lavoratori. Ma il condizionale è d’obbligo, in quanto i paesi membri possono decidere di rinviare questa libera circolazione di lavoratori croati di 2 anni. E l’Italia è stata di questo avviso.
Ma un lavoratore croato però, in base alle normative comunitarie, potrebbe nel frattempo entrare tramite l’istituto del distacco. E proprio sulla base di tale prospettiva l’INPS, con la circolare n. 165 del 3 dicembre2013, hacercato di chiarire in che modo questa ipotesi viene regolamentata e le disposizioni comunitarie di sicurezza sociale da ora applicabili anche rispetto alla Croazia.
Per ciò che concerne il distacco dei lavoratori, l’INPS rinvia sostanzialmente alle norme comunitarie e quindi – specifica – in caso di richieste di certificazioni relative a distacchi avvenuti dopo l’entrata della Croazia nella UE, la durata massima del distacco non potrà superare 24 mesi.
Per i distacchi iniziati prima del 1° luglio 2013 e ancora in corso a tale data, il termine massimo rimane di 48 mesi.
Per quanto concerne specificamente le imprese di autotrasporto:
– dal 1° luglio 2013 anche per il personale viaggiante la legislazione da applicare è determinata in base alle disposizioni comunitarie.
– i dipendenti dei trasporti internazionali su strada sono soggetti alla legislazione determinata ai sensi dell’art. 13, paragrafo 1, del Regolamento CE n. 883/2004.
Pertanto, l’autista croato che effettua trasporti internazionali è soggetto:
– alla legislazione dello Stato di residenza se esercita una parte sostanziale della sua attività in tale Stato membro;
– alla legislazione dello Stato in cui ha sede legale l’impresa se non esercita una parte sostanziale della sua attività nello Stato di residenza.