La Corte di Giustizia dell’Unione Europea, nella sentenza del 6 febbraio 2018 ha analizzato una questione legata al distacco dei lavoratori, che non nasce nell’autotrasporto, ma può tranquillamente valere anche per questo settore. La questione infatti riguarda l’Ispettorato sociale del Belgio che, indagando sull’uso di personale da parte di un’impresa belga, si accorgeva che questa di fatto non aveva dipendenti, ma affidava tutti i suoi servizi in subappalto a imprese bulgare che distaccavano lavoratori in Belgio. L’impiego di questi lavoratori però non veniva denunciato all’ente che riscuote i contributi previdenziali, perché i lavoratori stessi erano in possesso dei certificati E 101 o A 1 rilasciati dall’istituzione bulgara e in cui si attestava la loro iscrizione al regime previdenziale bulgaro. L’inchiesta però procedeva in Bulgaria e qui si appurava che in effetti l’impresa in questione non svolgeva alcuna attività e quindi il Belgio chiedeva alla Bulgaria di riesaminare o revocare i certificati in questione. Ma alla risposta degli enti bulgari che non teneva conto di quanto appurato dall’inchiesta, le autorità belghe agivano in sede penale contro l’impresa belga. In primo grado effettivamente i responsabili dell’impresa vengono condannato (sentenza del 10 settembre 2015, Corte d’appello di Anversa) in quanto i certificati rilasciati ai lavoratori distaccati erano stati ottenuti in modo fraudolento. Ma la Cassazione del Belgio rimette tutto alla Corte di giustizia per sapere se i giudici dello Stato membro ospitante possano annullare o ignorare un certificato E 101 se dai fatti sottoposti al loro giudizio emerga che tale certificato è stato ottenuto in modo fraudolento.
La Corte, seppure ha ricordato che un certificato crea una presunzione di regolarità ed è quindi vincolante tenerne conto, ha anche aggiunto che ogni Stato deve anche valutare se è stato applicato correttamente il proprio regime previdenziale. Quindi, l’istituzione dello Stato membro che ha rilasciato il certificato deve riconsiderare la correttezza di tale rilascio e, eventualmente, revocarlo se l’istituzione dello Stato ospitante sollevi dubbi in tal senso.
Ma soprattutto la Corte di Giustizia ha stabilito che l’autorità giudiziaria del Paese in cui il lavoratore è stato distaccato, «può, nell’ambito di un procedimento promosso contro persone sospettate di aver fatto ricorso a lavoratori distaccati servendosi di tali certificati, ignorare questi ultimi se … constati l’esistenza di una frode».
Ma c’è di più nella pronuncia europea. Si stabilisce infatti che in presenza di indizi gravi che facciano sospettare l’acquisizione fraudolenta del certificato E 101 o A1, laddove gli stessi siano comunicati all’autorità competente del Paese di stabilimento dell’impresa distaccante, quest’ultima deve «in forza del principio di leale cooperazione, riesaminare, sulla scorta di tali elementi, la correttezza del rilascio dei suddetti certificati e, eventualmente, revocarli». L’autorità giudiziaria investita della questione, pertanto, non può disattendere la verifica di correttezza del rilascio dei certificati perché, altrimenti, potrebbe incorrere nel disconoscimento di questi certificati da parte del Paese ospitante, con conseguente applicazione del regime previdenziale vigente in quest’ultimo Stato.