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Divieto di riposo lungo in cabina: il ministero francese spiega come va rispettato

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Sul divieto di trascorrere in cabina il riposo lungo settimanale la Francia va avanti e per facilitare l’applicazione della relativa normativa (articolo 15 della legge del 10 luglio 2014) il ministero dei Trasporti ha stilato un documento (scaricabile da internet) in cui risponde alle domande più frequenti che la stessa legge a suscitato. Vediamo in che modo.
Innanzi tutto il ministero ribadisce che la normativa si applica esclusivamente ai datori di lavoro e non anche ai conducenti. Non si applica, invece, ai conducenti indipendenti, quelli cioè proprietari del proprio veicolo, tranne nel caso in cui lo stesso trasportatore artigiano agisce come datore di lavoro nei confronti di altri conducenti.

Di conseguenza chiamati a pagare i famosi 30.000 euro di sanzione (o a essere imprigionati per un anno) possono essere soltanto i datori di lavoro. È chiaro che potrebbero sorgere dei problemi dal fatto che questi datori di lavoro il più delle volte sono residenti all’estero, ma il ministero francese ricorda che in questi casi esistono mezzi di cooperazione amministrativa, poliziesca e giudiziaria in materia penale a livello europeo. Come a dire: non pensate di farla franca.

Inoltre, la responsabilità dei datori di lavoro comporta l’obbligo per le imprese di trasporto di fornire istruzioni appropriate ai loro conducenti ed effettuare controlli regolari. Tenuto conto di tali obblighi, il datore di lavoro non può esonerarsi da responsabilità invocando la “libera scelta” del suo dipendente, giustificando cioè la mancata osservanza del divieto come un’iniziativa dell’autista, perché in ogni caso è tenuto a controllare che questi rispetti le sue istruzioni. Rispetto alla scelta del luogo in cui trascorrere il riposo, il documento del ministero parla «condizioni di alloggio decenti che garantiscano condizioni di igiene e comfort adeguate ai conducenti». Molto importante è poi la precisazione che, durante il riposo se anche non è in cabina, in ogni caso non si può chiedere all’autista di sorvegliare il veicolo in sosta. Dal che se ne deduce che anche le problematiche legate alla custodia e alla sicurezza del veicolo nel corso del riposo vanno organizzate direttamente dall’impresa.

Andando poi su pratico il ministero ricorda che la semplice presenza dell’autista a bordo costituisce da sola un elemento sufficiente per constatare che non effettua il riposo, che non è prevista la presentazione di documenti per provare di aver trascorso il riposo all’esterno del veicolo (fattura dell’hotel, del camping, attestati di alloggio presso un conoscente). Ognuno può usare cioè i mezzi di prova che ritiene più utili.

Redazione
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La redazione di Uomini e Trasporti

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