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Ecco come valutare la residenza utile per applicare il divieto di circolazione di veicoli stranieri in Italia

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«Il presupposto per l’applicazione del divieto assoluto di conduzione in Italia è la residenza anagrafica del conducente, quale risulta dai documenti di identità. Si applica sempre a chi risiede in Italia da più di 60 giorni». È questo il modo con cui la Direzione Centrale per la Polizia Stradale del ministero dell’Interno, con una circolare n. 161 del 4 giugno, ha chiarito come va applicato il divieto di circolazione in Italia con veicoli con targa estera, trascorsi più di 60 giorni dall’acquisizione della residenza in Italia. Il punto di partendo del ministero è la condizione dei lavoratori stagionali provenienti dall’estero, che solitamente nel corso della permanenza in Italia conducono i loro veicoli immatricolati nello Stato da cui provengono; tutto ciò  fa intendere la difficoltà di verificare su strada la «residenza normale» (che scatta dopo 185 giorni di permanenza in Italia). Il concetto di residenza normale era stato richiamato nel paragrafo 1.5, allegato III della circolare emessa dallo stesso ministero lo scorso 10 gennaio, quando, dopo la conversione in Legge del decreto sicurezza, chiarì che «per i cittadini Europei, in alternativa alla residenza anagrafica, si può tenere conto anche della residenza normale». 
Le diffiioltà riscontrate hanno portato il ministero a fare un passo indietro e a specificare che «la residenza normale non può ritenersi equiparata alla residenza anagrafica risultante dall’iscrizione ai registri di un Comune. Pertanto, il titolare di residenza normale in Italia può condurre il veicolo immatricolato all’estero del quale dispone a qualunque titolo, salvo che ivi non acquisisca la residenza anagrafica». Quindi, la sola residenza utile a far scattare il divieto in esame, rimane quella anagrafica. 

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