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Fatturazione elettronica: a sorpresa resta l’obbligo per l’acquisto di gasolio extra-rete e slitta per gli altri

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C’è una piccola sorpresa nel decreto legge del 28 giugno 2018 , n. 79 o forse due.

La prima è nascosta nel testo. Perché nella sua stesura definitiva, quella cioè comparsa sulla Gazzetta Ufficiale n. 148 del 28 giugno, non si rinvia al 1° gennaio 2019 l’obbligo di fatturazione elettronica per ogni acquisto di gasolio per autotrazione, ma soltanto per – è questo il dettato della norma – «le cessioni di carburante per autotrazione presso gli impianti stradali di distribuzione». Quindi lo slittamento esiste esclusivamente per i rifornimenti effettuati presso questi impianti stradali, ma non per i rifornimenti «extra-rete», vale a dire quelli effettuati tramite distributori aziendali interni, che per l’autotrasporto rappresentano la quota preponderante del mercato. In ogni caso c’è anche chi  sostiene che la nozione di “impianto di distribuzione stradale“ è comprensiva  di ogni pompa che eroga gasolio a veicoli che poi vanno in strada. Lettura suffragata dal fatto che normativamente non esiste quella distinzione di natura commerciale tra “rete” ed “extrarere”. Sul punto quindi si sta scatenando un dibattito alimemtato da dubbi che saranno da sciogliere nelle sedi competenti.

La seconda novità riguarda la tracciabilità degli acquisti di gasolio, perché sia quelli extra-rete, sia quelli effettuati presso gli impianti di distribuzione stradale, vanno effettuati tramite strumenti di pagamento tracciabili (carte di credito, carte di debito, carte prepagate emesse da operatori finanziari, bonifici, ecc.). In pratica tutte le forme di pagamento fatta eccezione del contante. Le conseguenze di chi non utilizza questi strumenti sono molto pesanti, in quanto compromettono la deducibilità del costo e la detrazione dell’Iva. 

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