Sulla fatturazione elettronica si è detto tanto, in qualche caso anche in modo contraddittorio. Ecco perché urgeva un primo chiarimento su una serie di punti lasciati un po’ scoperti. Chiarimento che l’Agenzia delle Entrate ha fornito con la circolare n. 13/E del2 luglio 2018. Vediamo in che direzione, analizzando i singoli argomenti
Soggetti obbligati
I soggetti obbligati alla fatturazione elettronica sono soltanto quelli residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, con esclusione quindi di quelli identificati in Italia, seppure possono essere destinatari di fattura elettronica, a patto che possano avere copia cartacea della fattura se ne facciano richiesta.
Termine di trasmissione
A meno delle eccezioni relative all’art. 21, comma 4, del D.P.R. n. 633/1972, la fattura elettronica è da emettere nel momento della cessione del carburante, quindi contestualmente all’effettuazione dell’operazione. La contestualità per la cessione di carburanti va intesa come emissione entro le ore 24 dello stesso giorno di cessione, avuto riguardo alla data di formazione e contestuale invio al Sistema di Interscambio come riportata nel campo indicato nel tracciato xml.
Però, considerati i tempi tecnici di elaborazione per la consegna e la messa a disposizione del cessionario/committente, non saranno applicate sanzioni quando il file fattura risulti inviato con un minimo ritardo, purché non pregiudichi la corretta liquidazione dell’imposta.
Fattura scartata
In caso di scarto di una fattura da parte del Sistema di Interscambio dell’Agenzia delle Entrate, entro 5 giorni sarà possibile ritrasmetterla o emettere una nuova fattura evidenziando sempre in fattura il collegamento con la precedente o con una specifica numerazione, a condizione di rispettare la liquidazione dell’imposta rispetto al documento originario.
Appalti
Dal 1° luglio 2018 l’obbligo di fatturazione elettronica si applica, oltre che per le cessioni di carburanti diverse da quelle effettuate presso gli impianti stradali di distribuzione, anche per le prestazioni rese da soggetti subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese operanti nel quadro di un contratto di appalto con la pubblica amministrazione.
L’obbligo di fatturazione elettronica in questo caso è riferito ai soli appalti nei confronti delle pubblica amministrazione con esclusione di quelli realizzati nei confronti di soggetti partecipati da una pubblica amministrazione.
Inoltre, in caso di prestazioni rese da imprese consorziate al consorzio aggiudicatario di un appalto nei confronti di una pubblica amministrazione, l’obbligo di fatturazione elettronica in capo al consorzio non si estenderà ai rapporti consorzio-consorziate.
Criteri di conservazione delle fatture
Le fatture potranno essere conservate anche in formati diversi dall’XML (eXtensible Markup Language), quindi anche in formato PDF o JPG. Per inserire il numero di registrazione, sarà possibile creare un ulteriore documento da collegare alla fattura elettronica.
Impianti di distribuzione stradali
Su quali siano da identificare come tali e quindi rispetto a quali distributori ci sia il rinvio al 1° dell’obbligo di fatturazione, non c’è ancora chiarezza. Non è cioè sicuro che, in tale nozione, vadano inseriti anche i distributori interni aziendali. Durante la prossima settimana ci saranno diversi incontri in cui l’Agenzia raccoglierà le posizioni delle diverse parti coinvolte e fornirà un chiarimento definitiva anche rispetto a questo tema.