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Formazione: ecco come fruire dei 10 milioni stanziati dal governo

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È stato diffuso (ma non è ancora comparso sulla Gazzetta Ufficiale e quindi non è ancora entrato in vigore) il decreto in cui si specifica come fruire dei contributi alla formazione nel settore dell’autotrasporto 2016/2017, che ammontano a 10 milioni di euro.

Le domande vanno presentate in via telematica a partire dal 26 settembre 2016 fino al 28 ottobre 2016, seguendo le linee guida per la compilazione che saranno pubblicate sul sito del ministero a partire dal prossimo 12 settembre.

Di fatto la ripartizione avviene con modalità molto simili a quelle presenti in analoghi provvedimenti relativi agli anni passati. Concentriamoci quindi sulle principali novità.

La domanda va presentata unitamente alla dichiarazione dell’Ente, il quale attesta la presa visione del piano formativo e s’impegna a realizzarlo in conformità al decreto. Lo scorso anno, però, era l’impresa a indicare unilateralmente il suo Ente attuatore e quindi questi poteva anche non esserne a conoscenza. Nel decreto relativo al 2016, invece, è necessario avere l’autocertificazione di detto Ente con il quale, di conseguenza, bisognerà concordare e pianificare il piano formativo.

Ogni impresa può presentare una sola domanda di accesso al contributo, anche se quest’anno si specifica che, nel caso si presentino più domande, verranno scartate non le precedenti ma le successive. Come a dire, “buona la prima”.       

Le ore di formazione da impartire a ogni partecipante passano da 50 a 30, con il mantenimento della percentuale per le ore in FAD al 20% del totale delle ore di formazione.

Viene introdotto un nuovo parametro massimo relativo alle spese per le attività formative (tranne le generali indirette e il costo del personale): devono essere pari o superiori al 50% dei costi ammissibili del piano formativo.

La domanda, come detto, andrà presentata dal 26 settembre tenendo conto delle linee guida diffuse dal 12 settembre, ma fin d’ora si sa che dovrà contenere a pena di inammissibilità l’indicazione di:

–          soggetto attuatore delle azioni formative, tra quelli previsti dal DPR 83/2009;

–          programma del corso di formazione che l’impresa, la cooperativa o il consorzio intende svolgere, con l’indicazione delle materie d’insegnamento, la data d’inizio e di fine del progetto, il numero delle ore di formazione, il numero e la tipologia dei destinatari dell’iniziativa e l’eventuale presenza della FAD. Sono esclusi dalla formazione sia i corsi per la sicurezza nei luoghi di lavoro (non ammessi a sovvenzionamento dal reg. UE 651/2014), sia quelli per l’accesso alla formazione, che quelli per l’acquisizione o il rinnovo di titoli necessari per l’autotrasporto, come per esempio la CQC;

–          preventivo delle voci di spesa (compensi di docenti in aula, tutor e altri costi per l’erogazione della formazione; spese di trasferta, costo dei materiali e forniture attinenti al progetto, nonché spese per aule, attrezzature e ammortamenti degli strumenti utilizzati nel progetto formativo; servizi di consulenza per ideazione e attuazione della formazione – tutte queste voci devono essere al meno pari al 50% del totale costi; nonché costo del personale in formazione e le spese generali indirette. Le spese preventivabili vanno sostenute solo dopo l’inizio del periodo formativo, tranne quelle per elaborazione e preparazione del piano.

Rispetto al calendario del corso si segnala che, eventuali variazioni vanno fatte direttamente nella piattaforma on-line, almeno 3 giorni prima della prima data da variare per ragioni ordinarie e, in caso di forza maggiore, in un tempo anche inferiore ai 3 giorni (senza più fare la PEC prevista lo scorso anno), ma in questo caso «la variazione dovrà essere documentata e motivata oggettivamente a pena di esclusione della giornata formativa modificata».

Sono stati confermati rispetto allo scorso anno gli altri massimali: 120 euro per ogni ora di docenza; 30 euro per ogni ora di tutoraggio, 20% il valore massimo della consulenza rispetto al totale dei costi ammissibili e del fatto che ogni impresa, anche se inserita in un consorzio o cooperativa, può presentare al massimo una sola domanda, per un importo di contributo massimo di 150mila euro (le cooperative o i consorzi di imprese possono superare detti importi, ma devono osservare il limite di 150mila per ogni impresa che partecipa al loro piano formativo).

Infine bisogna avere una certificazione della rendicontazione contabile del piano formativo da parte di un Revisore legale indipendente iscritto nello specifico Registro.

L’attività formativa ammessa potrà iniziare soltanto dal 1° dicembre 2016 per finire entro il 31 maggio 2017. Dopo la fine delle attività formativa, e comunque non oltre il termine perentorio del 20 giugno 2017, va presentata rendicontazione al ministero in via telematica, allegando i documenti e le fatture richieste, peraltro in originale o in copia conforme, accompagnate da documentazione attestante l’avvenuto pagamento oppure come proforma di fattura unitamente a una garanzia fideiussoria che l’impresa stipula a favore dello Stato, per il periodo di un anno, per l’esatto pagamento delle spese rendicontate (comprensive di IVA) e non ancora pagate. In quest’ultimo caso, nei 30 giorni precedenti la scadenza della fidejussione, l’impresa dovrà trasmettere le fatture quietanzate e copia del bonifico di pagamento fatto nei confronti degli enti attuatori della formazione.

Infine segnaliamo che il decreto presenta una piccola imprecisione rispetto alla tempistica con cui viene attuato il principio del silenzio-assenso, secondo cui le domande presentate sono automaticamente considerate ammissibili, se entro una certa data non viene comunicata all’impresa l’inammissibilità. Ebbene, questa data, secondo quanto scritto nel decreto, dovrebbe essere il 31 luglio 2017, vale a dire prima ancora del tempo previsto per presentare le domande. Si presume quindi che sia il 30 novembre 2016.

Redazione
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La redazione di Uomini e Trasporti

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