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Formazione per esame di idoneità professionale: semplificate le autorizzazioni della sede

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Diventa più semplice chiedere l’autorizzazione di sede in cui svolgere i corsi di formazione per l’ammissione all’esame di idoneità professionale. Il ministero dei Trasporti, infatti, con circolare n. 8 del 10 dicembre 2013, chiarisce che non è necessaria una doppia «autorizzazione alla sede», rilasciata da ciascuna delle due Divisioni della Direzione Generale del MIT, nel caso in cui lo stesso Ente intenda tenere corsi di formazione della durata di 150 ore. Inoltre, specifica che:
– se l’Ente è in possesso di autorizzazione a una sede, è sufficiente che gli estremi (data e protocollo) dell’autorizzazione siano indicati, con dichiarazione sostitutiva di certificazione, all’atto della domanda di autorizzazione ad un corso da tenere in tale sede;
– se l’Ente non è in possesso di autorizzazione a una sede, è necessario produrre in bollo l’apposita domanda di autorizzazione comprensiva delle relative dichiarazione sostitutive.
Se si tratta di sede non ancora autorizzata, l’Ente richiedente indica il titolo in base al quale dispone dell’immobile presso il quale si terranno i corsi e, per quanto concerne l’agibilità dei locali, è sufficiente la presentazione della dichiarazione sostitutiva della relativa certificazione.

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